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Benedictus PP. XIV
Magno cum animi

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Capitolo XXIII

1. Fuori della Comunione pasquale, nel sacro Concilio di Trento (sess. 22, cap. 6 De Sacrificio Missae) si leggono le seguenti parole: "Il sacrosanto Sinodo desidera che i fedeli che assistono alle singole Messe, si comunichino non solo spiritualmente, ma anche ricevendo l’Eucaristia sacramentale, per ricevere un frutto più abbondante di questo santissimo Sacrificio".

2. Da queste parole alcuni dedussero la conseguenza certa e chiara che negli Oratori privati, quando c’è la facoltà di celebrarvi la Messa, si può anche distribuire l’Eucaristia a coloro che assistono alla Messa, senza che ci sia bisogno di un particolare indulto. Su questo punto Noi nella nostra Institut. (n. 34. par. 3) abbiamo trattato varie questioni, tra le quali quelle che abbiamo pubblicato in lingua italiana quando risiedevamo a Bologna come Arcivescovo di quella Chiesa, e che poi, tradotte in latino, furono stampate.

3. In esse abbiamo riportato l’opinione sopra esposta, ma ne abbiamo aggiunta un’altra secondo la quale si richiede la licenza del Vescovo perché chi ha in casa l’Oratorio privato possa comunicarsi mentre vi assiste alla Messa. Questa opinione ci è sembrata coerente sia al buon ordine delle cose, sia alla consuetudine o prassi di Roma. Perciò ordinammo che non potessero ricevere la Comunione nell’Oratorio privato coloro che vi assistevano alla Messa, celebrata sia da un Sacerdote Secolare che Regolare, senza aver prima ottenuto la licenza da Noi o dal nostro Vicario Generale.




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