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Benedictus PP. XIV
Magno cum animi

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Capitolo XXIX

1. I Regolari hanno senza dubbio il privilegio dell’Altare portatile e di celebrarvi la Messa ovunque si trovano, senza alcuna licenza del Vescovo, come si può vedere nella Decretale di Onorio III (cap. In his, de privilegiis). A causa di questo privilegio succedeva che potevano celebrare la Messa anche nelle case dei laici, sia sull’Altare portatile, sia sull’Altare fisso, anche se il laico non aveva il privilegio dell’Oratorio privato. E ciò per il motivo che il privilegio del celebrante aveva vigore benché il luogo della celebrazione non fosse privilegiato. Il sacro Concilio di Trento (sess. 22, Decreto De observandis et evitandis in celebratione Missae), aveva ordinato ai Vescovi di non permettere che si celebrassero Messe nelle case dei privati "né dai Secolari né dai Regolari qualsiasi" e aveva dato loro la facoltà di procedere contro i refrattari. Aveva anche abolito tutti i privilegi, esenzioni e consuetudini in contrario, di qualunque genere fossero: "nonostante i privilegi, esenzioni, appellazioni e consuetudini di qualsiasi genere". Da qui necessariamente consegue che il sacro Concilio di Trento ha derogato tanto ai precedenti privilegi dell’Altare portatile quanto alla facoltà di celebrare la Messa nelle case dei privati senza licenza del Vescovo, e che inoltre il Vescovo, come Delegato della Sede Apostolica, può procedere contro i disobbedienti anche se esenti, e che, infine, non esiste privilegio o esenzione che si opponga e impedisca di togliere gli abusi.




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