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| Benedictus PP. XIV Magno cum animi IntraText CT - Lettura del testo |
1. Nel ricorso a Noi inoltrato, si fa anche menzione di un altro inconveniente che, cioè, i Regolari esorcizzano senza licenza. Ma non si dice se da Voi o nei vostri Sinodi o nei vostri Editti è stato stabilito che nessun Sacerdote, né Secolare né Regolare, osi esorcizzare sia nella propria Chiesa sia in quella di altri, sia dentro che fuori del convento, se prima non sia stato da Voi approvato e senza aver prima ottenuto da Voi la licenza. Questo è quello che deve avere il sopravvento e che dai Vescovi deve essere garantito, come si può vedere presso Clericato (De Sacramento Ordinis, decis. 19, n. 42), dove cita i Sinodi Episcopali.
2. Se nondimeno, dopo che Voi avrete preso opportuni provvedimenti, per quanto dipende da Voi, su questa materia e su quella degli Oratori privati, i vostri ordini saranno violati e neglette le pene da Voi imposte e inflitte, senza dubbio Noi non mancheremo al nostro ufficio, deponendo a vostro favore tutta la Nostra autorità. Perché quello che più ci preme è che i diritti dei Vescovi, che sono nostri Fratelli, siano tutelati.
Intanto alle Vostre Fraternità e ai Popoli affidati alle Vostre cure con grande affetto impartiamo la Benedizione Apostolica.
Dato da Castel Gandolfo, il 2 giugno 1751, anno undecimo del Nostro Pontificato.