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Benedictus PP. XIV
Magno cum animi

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Capitolo XV

1. Quando poi Ci fu fatta la relazione di questo Decreto, Noi la confermammo il 7 gennaio 1741. Stabilimmo inoltre che nei Brevi in cui si dà la concessione a certe e determinate persone che possono far celebrare una Messa nell’Oratorio privato e che tale Messa è valida per i figli, consanguinei e congiunti, fosse aggiunta la clausola: "Vogliamo che i sopraccitati figli, consanguinei e congiunti possano, purché voi presenti, ascoltare soltanto una Messa e mai osino farla celebrare". E perché si potesse facilmente riconoscere quali sono le persone che hanno l’indulto e senza le quali non si può celebrare la Messa, né chi la ascolta soddisfa al precetto, aggiungemmo che per persone che hanno l’indulto si devono intendere coloro che sono nominati sul frontespizio o nel titolo del Breve che viene loro diretto.




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