| Capitolo III
1. Questi quesiti, come
abbiamo detto, furono sottoposti dal suddetto Missionario alla Congregazione di
Propaganda Fide che, secondo il costume, rimise la stessa cosa da esaminare
all’altra Congregazione generale dell’Inquisizione. Questa si riunì davanti a
Noi il 13 marzo del corrente 1755 e con il consenso unanime dei Cardinali fu
risposto che "nulla doveva essere innovato". Ciò Noi stessi
abbiamo confermato con la Nostra autorità, spinti soprattutto dal Decreto in
altri tempi emanato dalla predetta Congregazione di Propaganda Fide il 31 gennaio
1702, che poi fu confermato e rinnovato non una volta sola ed è di questo
tenore: "Referente R. P. D. Carlo Agostino Fabrono, Segretario, la
Sacra Congregazione ordinò di comandare, come col presente decreto si comanda,
a tutti e ai singoli prefetti di Missioni apostoliche e ai Missionari, che
nessuno di essi in seguito, per qualunque occasione o con qualunque pretesto,
osi dispensare i cattolici di qualunque Nazione Orientale da digiuni, orazioni,
cerimonie e simili prescritti dal Rito proprio delle stesse Nazioni, e
approvati dalla Santa Sede Apostolica. Inoltre la stessa Sacra Congregazione
stabilì che non era lecito né è lecito ai predetti Cattolici allontanarsi dalla
consuetudine e dall’osservanza del proprio Rito, approvato, come sopra, dalla
Santa Chiesa Romana. Tale decreto, così confermato e rinnovato, gli stessi
Eminentissimi Padri comandarono si dovesse osservare per intero e senza alcuna
esitazione da tutti e singoli i suddetti Prefetti e Missionari". Tale
decreto riguarda i cattolici della Chiesa Orientale e i loro Riti approvati
dalla Sede Apostolica. A tutti è noto che la Chiesa Orientale consta di quattro
Riti: il greco, l’armeno, il siriaco e il copto, i quali Riti si intendono
tutti compresi nell’unico nome di Chiesa Greca o Orientale, così come sotto il
nome di Chiesa Latina Romana si comprendono il Rito Romano, Ambrosiano,
Mozarabico e i vari Riti particolari degli Ordini Regolari.
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