| Capitolo XV
1. Da qui si può facilmente
arguire che le Chiese che in seguito i Romani Pontefici concessero in Roma ai
Greci, ai Maroniti, agli Armeni, ai Copti, ai Melchiti, e che tuttora esistono,
apertamente fanno le sacre funzioni, ciascuna secondo il proprio Rito. Qui si
potrebbe citare opportunamente come Papa Clemente VIII nella sua Costituzione
3412 fissò un Vescovo greco a Roma, affinché amministrasse gli Ordini
secondo il Rito greco, per gli Italo-Greci che abitavano le diocesi latine. Successivamente
da Clemente XII, nostro immediato Predecessore, con la Costituzione Pastoralis
fu aggiunto un altro Vescovo greco, che ha sede nella Diocesi di Bisignano, per
ordinare gli Italo-Greci, affinché quelli che abitano lontano da Roma non siano
costretti a fare un lungo cammino per ricevere gli Ordini dal Vescovo greco
residente a Roma secondo la citata Costituzione di Clemente VIII; nemmeno ai
Vescovi Cattolici dei Maroniti, dei Copti e dei Melchiti, che talvolta vengono
a Roma, viene negata la facoltà di conferire gli Ordini secondo il proprio Rito
alle persone del proprio popolo, purché ne siano idonee. Del pari qui si
potrebbe aggiungere che ogni volta in cui sembrò dovesse modificarsi qualcosa
nella disciplina degli Orientali o degli Italo-Greci, la Sede Apostolica lo
fece precisando subito che nulla doveva toccarsi del Rito Orientale o
dichiarando apertamente che si dovevano accettare le cose che si stabilivano
per gl’Italo-Greci abitanti fra noi e soggetti alla giurisdizione dei Vescovi
Latini, e che in nessun modo esse devono estendersi ai Greci Orientali che,
separati da noi da lungo tempo, vivono sotto i loro Vescovi Greci Cattolici.
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