| Capitolo XVI
1. Ciò si apprende da
quanto è stato approvato dal Sinodo provinciale dei Ruteni avvenuto nella città
di Zamoscia nel 1720, di cui dovemmo occuparci personalmente, come Segretario
della Congregazione del Concilio, su mandato di Benedetto XIII di felice
memoria. È lecito ritenere che egli assecondasse le proposte dei Padri dello
stesso Concilio, dai quali diversi Riti vigenti fra i Greci erano stati
temperati o aboliti con propri decreti. Infatti, nel 1724 approvò il predetto
Sinodo con una lettera apostolica in forma di Breve, tuttavia con la seguente
dichiarazione: "Con la nostra approvazione del Sinodo nulla si pensi
siasi derogato alle Costituzioni dei Romani Pontefici nostri predecessori e ai
decreti dei Concili i generali, emanati circa i Riti greci che, nonostante
questa approvazione, debbono sempre restare in vigore". La stessa cosa
si deduce da molte nostre Costituzioni che sono contenute nel nostro Bollario
circa i Riti dei Copti, dei Melchiti, dei Maroniti, dei Ruteni e degli
Italo-Greci in genere, e in ispecie, circa i Riti del clero della Chiesa
collegiata messinese detta di Santa Maria "de Grafeo", e infine del
Rito Greco da osservare nell’Ordine di San Basilio. Nella Costituzione
87,13 sui Riti dei Greci Melchiti così si legge: "Sui Riti e i
costumi della Chiesa Greca abbiamo decretato che in primis si deve
stabilire che a nessuno fu, né è lecito, a qualunque titolo, o colore, o per
qualunque autorità o dignità, anche se patriarcale, o episcopale, innovare
alcunché o introdurre qualcosa che diminuisca l’integra ed esatta osservanza
degli stessi". Inoltre, nella precedente Costituzione 57, che comincia
Etsi Pastoralis14 si dispone: "Poiché i Riti della
Chiesa Orientale, partiti in non piccola parte dai Santi Padri, o trasmessi dai
nostri antenati, si sono talmente fissati negli animi dei Greci e degli altri,
i Pontefici Romani nostri Predecessori ritennero preferibile e più prudente
approvare o permettere tali Riti, che in parte non sono contrari alla Fede
Cattolica, né generano pericolo nelle anime, o derogano alla chiarezza della
Chiesa, che ricondurli alle norme del cerimoniale romano". Esi legge:
"Inoltre, ciò che in qualunque regione concedemmo agli Italo-Greci (o
consentimmo, dichiarammo, prescrivemmo, ordinammo, interdicemmo o proibimmo), o
in Oriente fu concesso ai Greci residenti sotto la giurisdizione di propri
Vescovi, Arcivescovi o Patriarchi cattolici, o in qualsiasi altra Nazione
Cristiana che pratichi Riti approvati o permessi dalla Santa Sede, a qualunque
titolo o giuridico, o di consuetudine, o in qualunque altro legittimo modo
attribuito, o da Costituzioni Apostoliche, o da decreti di Concili generali o
particolari, o delle Congregazioni dei nostri Venerabili Fratelli Cardinali di
Santa Romana Chiesa in materia di Riti Greci o di altri Riti Orientali,
intendiamo che non sia pregiudicato da alcun patto o che ad esso si porti
pregiudizio".15
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