| Capitolo XX
1. Fatta nel Concilio di
Firenze l’Unione che sopra abbiamo ricordata, alcuni Latini Cattolici, che
abitavano in Grecia, stimarono fosse loro lecito passare dal Rito Latino al
Greco, attratti forse da quella libertà che era stata riservata ai Greci, di
trattenere, dopo l’Ordine Sacro, le mogli che avevano sposato prima di ricevere
l’Ordine. Ma Nicolò V, Pontefice Massimo, non trascurò di porre un rimedio
opportuno a questa corruzione, come si deduce dalla sua Costituzione:20
"Giunse al nostro orecchio che nei luoghi che in Grecia sono soggetti
ai Cattolici, molti Cattolici, col pretesto dell’Unione, passano spudoratamente
ai Riti Greci. Siamo molto meravigliati e non cessiamo di meravigliarci, non
sapendo che cosa sia che li spinse, dalla disciplina e dai Riti nei quali sono
nati e cresciuti, a trasferirsi in Riti forestieri: infatti, anche se i Riti
della Chiesa Orientale sono lodevoli, non è lecito tuttavia mischiare i Riti
delle Chiese, né ciò mai permise il Sacrosanto Sinodo Fiorentino". Dal
momento che il Rito Latino è quello che usa la Santa Romana Chiesa, che è Madre
e Maestra delle altre Chiese, deve preferirsi a tutti gli altri Riti. Da ciò si
deduce che non è lecito passare dal Rito Latino a quello Greco, né a quelli che
una volta dal Rito Greco o Orientale passarono a quello Latino è pacifico tornare
all’antico Rito Greco come appar chiaro dalla Nostra Costituzione Etsi
Pastoralis,21 a meno che non intervengano delle circostanze
rilevanti, che persuadano a dare una dispensa per questa ragione, come in
passato e anche ora avviene nel Collegio dei Maroniti di questa nostra Urbe,
nel quale, quando si trovi qualche Sacerdote della Compagnia di Gesù che,
entrando in Congregazione, ottenne la dispensa di passare al Rito Latino,
talvolta da esso viene dispensato, così da celebrare la Messa nella Chiesa di
detto Collegio in Rito Siriaco e Caldaico e recitare l’Ufficio divino secondo
lo stesso Rito. Per di più, può insegnare lo stesso Rito agli alunni ospiti nel
medesimo Collegio. Ciò appare chiaramente da diversi decreti del Santo Officio,
uno datato 30 dicembre 1716, uno 14 dicembre 1740, nonché da un altro più
recente che Noi abbiano ordinato di spedire il 19 agosto 1752.
|