| Capitolo XXVII
1. Di questi ed altri
esempi consimili, che si potrebbero facilmente aggiungere, si avvalgono coloro
che sono più propensi al passaggio dal Rito Orientale e Greco a quello Occidentale
e Latino, o certamente coloro che credono di agire con pieno diritto, quando,
convertendo lo Scismatico orientale all’unità della Chiesa, cercano di condurlo
da un Rito che era solito osservare prima di unirsi a noi, ed è fermamente
conservato ed osservato da tutti gli altri Orientali e Greci, per antica
disciplina. In verità, né gli esempi sopra citati, né gli altri che si
potrebbero addurre recano alcuna prova in loro favore, perché nel passaggio dal
Rito Orientale e Greco all’Occidentale e Latino si toglie tutto quello che è
prescritto dal Rito Greco e non è conforme al Rito Latino; ciò non accade negli
esempi che sopra sono stati portati nei quali, se si toglie qualche peculiare
solennità del Rito Greco, il Rito stesso tuttavia e tutto quello che in esso è
prescritto vengono conservati intatti; sia perché togliere anche una certa
parte del Rito, salve le altre parti dello stesso, non è materia di un uomo
privato, ma è necessario intervenga la pubblica autorità, cioè quella del Capo
Supremo di tutta la Chiesa, qual è appunto il Romano Pontefice. Infatti la Sede
Apostolica è la sola che, per diritto proprio, tutte le volte che ritenne
giusto, cancellò qualche Rito dalla Chiesa Orientale e lo trasferì
nell’Occidentale o permise che qualche Rito Greco venisse praticato in qualche
Chiesa latina. La stessa Sede Apostolica, tutte le volte che apprese che
qualche Rito pericoloso o indecoroso si era intrufolato nella Chiesa Orientale,
lo condannò, lo disapprovò e ne proibì l’uso. Infine la stessa Sede Apostolica,
dopo che vide che talune popolazioni Orientali o Greche erano fortemente decise
nell’uso e nella difesa di qualche Rito Latino e in particolare quando il Rito
stesso risale a un’epoca antica e da tutti è generalmente accettato, e dal
Vescovo è espressamente o tacitamente approvato, confermò il Rito stesso,
tollerandolo e per ciò stesso approvandolo.
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