| Capitolo XXXIII
1. Inoltre, se nella città
di Balsera dimorano Cattolici di Rito orientale, Armenio Siriaci, e mancano di
una Chiesa particolare, si radunano nella Chiesa dei Missionari Latini, dove
Sacerdoti di Rito Orientale celebrano il Divino Sacrificio e le altre cerimonie
nei loro Riti, e i Laici intervengono alla Messa e ricevono i Sacramenti, non
c’è molto da fare per difendere il principio che non si deve cambiare nulla come
è stato scritto: e ciò che fu valido prima, deve essere conservato in futuro,
permettendo ai predetti Sacerdoti e Laici che nella Chiesa Latina continuino a
fare quello che hanno fatto finora. Infatti nel diritto canonico è stabilito
che il Rito Orientale e Greco non si deve mescolare con quello Latino, come si
può vedere nella Decretale di Celestino III presso Gonzales89 e nella
Decretale di Innocenzo III,90 e nella Decretale di Onorio
III,91 ma a nessun diritto si può affermare che la miscela di Riti,
vietata da qualche Costituzione Apostolica, sia concessa per il fatto che
l’Armeno, il Maronita, o il Greco secondo il proprio Rito celebrino nella
Chiesa Latina il Sacrificio della Messa o altre cerimonie col popolo del
proprio Rito, o viceversa il Latino faccia la stessa cosa nella Chiesa degli
Orientali: mentre c’è una certa causa legittima, di cui nella presente
fattispecie non si può in alcun modo dubitare, quando gli Orientali non hanno
una loro Chiesa nella città di Balsera, che se ad essi non si aprisse la Chiesa
dei Latini, mancherebbero assolutamente di un posto dove potessero celebrare il
Sacrificio della Messa ed esercitare col popolo del proprio Rito quello che c’è
da fare: essi devono essere tenuti in Santa Unione e riscaldati.
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