| Capitolo XXXV
1. Questi ed altri esempi
che si potrebbero citare facilmente riguardano la miscela dei Riti proibita
dalle leggi della Chiesa. In verità, come già abbiamo detto, non si potrà mai
chiamare miscela dei Riti proibita se, per una causa legittima, il Sacerdote di
Rito Orientale, approvato dalla Sede Apostolica, viene ammesso nella Chiesa dei
Latini per celebrarvi la Messa e le altre funzioni ed amministrare i Sacramenti
al popolo della sua Nazione. Vediamo che ciò avviene pubblicamente a Roma dove
ai Sacerdoti Armeni, Copti, Melchiti e Greci sono aperti i nostri templi per
celebrarvi la Messa, per soddisfare la loro devozione, quantunque abbiano le
loro Chiese particolari dove potrebbero celebrare: purché tuttavia portino con
sé i paramenti sacri e le altre cose che sono necessarie a celebrare la Messa
secondo il loro Rito e li accompagni un collaboratore della loro Nazione per
servire i celebranti, e dai custodi e dai Rettori della Chiesa si provveda in
modo che, per la novità della cosa, non si determinino turbolenze e tumulti fra
gli astanti, come più dettagliatamente si dice nell’Editto che il 13 febbraio
1743 fu promulgato per Nostro ordine per gli Ecclesiastici e i Laici Orientali
abitanti a Roma a mezzo del nostro Venerabile Fratello Giovanni Antonio, allora
del titolo dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, Presbitero, ora Vescovo di
Tuscolo, Cardinale di Santa Romana Chiesa, chiamato Guadagni, nostro Vicario
generale in Roma e relativo distretto. Tuttavia per questo argomento Ci sembra
di fare moltissimo, e tosto lo indicheremo. A metà circa del secolo XV, com’è
noto, Maometto II espugnò Costantinopoli con la forza e alcuni Greci, che
avversavano gli errori degli Scismatici e avevano conservato la comunione con
la Chiesa Latina, si erano trasferiti a Venezia e qui erano restati. Il
Cardinale Isidoro, greco di stirpe, essendo giunto in quella città, riferì al
Senato il desiderio del Romano Pontefice che venisse assegnato agli uomini di
questo Rito Greco un tempio nel quale potessero esercitare le loro funzioni. La
commossa compassione del Senato concesse alla gente profuga la Chiesa di San
Biagio dove per la durata di molti anni in una determinata cappella della
stessa Chiesa i Greci fecero i Divini Offici in Rito Greco, e nelle altre
cappelle i Latini in Rito Latino, come attesta Flaminio Cornelio, scrittore di
gran fama: "Per alcuni anni gli Uffici di ambedue i Riti furono
fatti in una sola Chiesa, se pure in diverse Cappelle".96 Ciò
avvenne fino a quando, aumentato il numero dei Greci, alla predetta Chiesa di
San Biagio comune a Latini e Greci, fu dato un altro tempio che fosse proprio e
riservato ai Greci.
|