| Capitolo XXI
1. Ciò riguarda il
passaggio dal Rito Latino al Greco. Ora poi parlando del passaggio dal Rito
Orientale e Greco a quello Latino, si può liberamente affermare che questo
passaggio è interdetto non come il primo; tuttavia non è lecito al Missionario
indurre il Greco e l’Orientale, desiderosi di tornare all’Unità della Chiesa
Cattolica, ad abbandonare il proprio Rito, poiché da questo modo di agire
possono derivare gravissimi danni, come sopra abbiamo detto. I Cattolici
Melchiti volentieri una volta passavano dal Rito Greco a quello Latino: ma ciò
fu loro proibito, e i Missionari furono ammoniti a non consigliare quel
transito, il cui permesso è riservato al giudizio esclusivo della Sede
Apostolica, come è manifesto nella Nostra Costituzione Demandatam del Bollario:22
"Inoltre a tutti e ai singoli Melchiti Cattolici, che osservano il Rito
Greco, proibiamo espressamente di passare al Rito Latino. A tutti i Missionari
comandiamo, a prezzo delle pene che più sotto verranno indicate e di altre che
verranno stabilite a nostro giudizio, di non presumere di far passare chiunque
di essi dal Rito Greco al Latino, né lo permettano a coloro che lo desiderano,
senza avere consultato la Sede Apostolica". Dello stesso tenore sono i
decreti di Urbano VIII, Nostro Predecessore, circa il Rito Greco-Ruteno, emessi
in sua presenza dalla Congregazione di Propaganda Fide il 7 febbraio e il 7
luglio 1624. Quantunque sembrasse giusto lasciare libera facoltà agli
Italo-Greci di passare dal Rito Greco al Latino, dal momento che sono tra noi e
sono soggetti ad un Vescovo latino, tuttavia si è stabilito che si richieda
l’autorità della Sede Apostolica se si tratta di Ecclesiastici, sia Secolari,
sia Regolari; se poi Laici e Secolari hanno chiesto questo passaggio, basta il
permesso del Vescovo, che può moderatamente concedere per giuste e legittime
cause a certe persone, ma mai ad un’intera comunità. In questa fattispecie
occorre sempre l’autorità della Sede Apostolica, come si può vedere nella
Nostra spesso citata Costituzione Etsi Pastoralis.23
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