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Benedictus PP. XIV
Allatae sunt

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  • Capitolo XXI
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Capitolo XXI

1. Ciò riguarda il passaggio dal Rito Latino al Greco. Ora poi parlando del passaggio dal Rito Orientale e Greco a quello Latino, si può liberamente affermare che questo passaggio è interdetto non come il primo; tuttavia non è lecito al Missionario indurre il Greco e l’Orientale, desiderosi di tornare all’Unità della Chiesa Cattolica, ad abbandonare il proprio Rito, poiché da questo modo di agire possono derivare gravissimi danni, come sopra abbiamo detto. I Cattolici Melchiti volentieri una volta passavano dal Rito Greco a quello Latino: ma ciò fu loro proibito, e i Missionari furono ammoniti a non consigliare quel transito, il cui permesso è riservato al giudizio esclusivo della Sede Apostolica, come è manifesto nella Nostra Costituzione Demandatam del Bollario:22 "Inoltre a tutti e ai singoli Melchiti Cattolici, che osservano il Rito Greco, proibiamo espressamente di passare al Rito Latino. A tutti i Missionari comandiamo, a prezzo delle pene che più sotto verranno indicate e di altre che verranno stabilite a nostro giudizio, di non presumere di far passare chiunque di essi dal Rito Greco al Latino, né lo permettano a coloro che lo desiderano, senza avere consultato la Sede Apostolica". Dello stesso tenore sono i decreti di Urbano VIII, Nostro Predecessore, circa il Rito Greco-Ruteno, emessi in sua presenza dalla Congregazione di Propaganda Fide il 7 febbraio e il 7 luglio 1624. Quantunque sembrasse giusto lasciare libera facoltà agli Italo-Greci di passare dal Rito Greco al Latino, dal momento che sono tra noi e sono soggetti ad un Vescovo latino, tuttavia si è stabilito che si richieda l’autorità della Sede Apostolica se si tratta di Ecclesiastici, sia Secolari, sia Regolari; se poi Laici e Secolari hanno chiesto questo passaggio, basta il permesso del Vescovo, che può moderatamente concedere per giuste e legittime cause a certe persone, ma mai ad un’intera comunità. In questa fattispecie occorre sempre l’autorità della Sede Apostolica, come si può vedere nella Nostra spesso citata Costituzione Etsi Pastoralis.23




22. tomo 1, 85, paragrafo 35.

23. 17, § 2, n. 14, tomo 1 del nostro Bollario.




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