| Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
| Benedictus PP. XIV Quam ex sublimi IntraText CT - Lettura del testo |
1. Non senza grave affanno del Nostro animo di Pontefice avevamo appreso, proprio dai Vicari Apostolici delle Indie Orientali, che un tale, insignito del titolo e della funzione di Vescovo (ma senza un coadiutore destinato a succedergli), conclusa la vicenda terrena della carne, era volato in cielo per riporvi la corona meritata con le fatiche apostoliche, ma nessuno era stato scelto e incaricato di esercitare l’ordinaria giurisdizione in vece del defunto Vicario Apostolico. Per questi motivi a tutti e ai singoli Vicari Apostolici ingiungemmo e ordinammo che coloro i quali non avessero né un coadiutore del Vescovo con successione futura, né un Vicario generale proveniente dal Clero, sia secolare, sia regolare, tosto che fosse pervenuta a ciascuno di loro notizia certa dell’altra Nostra Lettera prima spedita in simile forma di Breve, incaricassero un Vicario appartenente al clero, sia secolare, sia regolare, capace e idoneo che, sopraggiungendo la morte di un Vicario Apostolico senza un Coadiutore con futura successione, come delegato di questa Santa Apostolica Sede, fosse tenuto ad attribuirsi il governo del Vicariato Apostolico, finché non prenda possesso dello stesso Apostolico Vicariato un nuovo Vicario Apostolico che sia stato nominato da questa stessa Santa Sede o finché dalla stessa Santa Sede non si sia proceduto ad altra ordinazione.
2. Inoltre, come già si è detto, dopo che il Vicario generale abbia prescelto un Vicario Apostolico, Noi, secondo lo spirito della nostra apprezzata Lettera e con Autorità Apostolica, concedemmo e attribuimmo tutte e le singole facoltà che varranno perpetuamente nei tempi avvenire e che sono riconosciute inerire e competere ai Vicari capitolari di ogni Chiesa Cattedrale quando sia vacante la sede. E ancora allo stesso Vicario generale, dopo la morte del Vicario Apostolico, concedemmo e comunicammo l’uso e l’esercizio di quelle facoltà di cui si valeva e godeva in vita il defunto Apostolico Vicario Vescovo, eccettuate quelle facoltà che richiedono Ordine e requisiti vescovili o che non siano esercitate senza l’uso degli Oli sacri. Ogni qual volta poi urgesse la necessità, accordammo e conferimmo anche al Vicario generale il potere di consacrare i Calici, le Patene e gli Altari portatili con i sacri oli i benedetti dal Vescovo.