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Benedictus PP. XIV
Ex quo primum

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  • Capitolo XLII
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Capitolo XLII

1. Sant’Ambrogio, esaltando la virtù di San Lorenzo che, essendo Diacono, desiderava essere condotto al martirio insieme con il Santo Pontefice Sisto, così lo fa parlare: "Vedi se hai scelto un Ministro idoneo a cui affidare la somministrazione del Sangue del Signore". Sappiamo anche che non pochi Codici, invece della parola "somministrazione" ne usano un’altra: "consacrazione". Ma "consacrazione" in questo caso non significa altro che il ministero, ossia l’assistenza prestata al Sacerdote consacrante: "A noi Diaconi è affidata la consacrazione di quell’Ostia salutare, non per condurla a termine ma per assistere umilmente coloro che la condurranno a termine" dice Pietro Blesense nella sua Epistola 123. Non è dissimile la spiegazione di Pietro Cantore presso Menardo (In notis et observationibus ad librum Sacramentorum S. Gregorii, p. 287). Ai Suddiaconi infatti fu sempre vietato somministrare l’Eucaristia al popolo, sia sotto la specie del Pane, sia del Vino, conforme al Canone di Laodicea XXV, e alle relative note di Balsamone, di Zonara e di Aristeno, come ci è dato leggere in Beveregio (tomo I, p. 464). Non è così per i Diaconi, ai quali un tempo era specialmente demandata la sola somministrazione del Sangue del Signore: somministrazione che poi fu loro sottratta per il manifestarsi di taluni abusi; così dimostra Cotelerio in Constitutiones quae Apostolicae dicuntur (tomo 1, cap. 13, lib. 8).




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