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1. Sant’Ambrogio, esaltando
la virtù di San Lorenzo che, essendo Diacono, desiderava essere condotto al
martirio insieme con il Santo Pontefice Sisto, così lo fa parlare: "Vedi
se hai scelto un Ministro idoneo a cui affidare la somministrazione del Sangue
del Signore". Sappiamo anche che non pochi Codici, invece della parola
"somministrazione" ne usano un’altra: "consacrazione".
Ma "consacrazione" in questo caso non significa altro che il
ministero, ossia l’assistenza prestata al Sacerdote consacrante: "A noi
Diaconi è affidata la consacrazione di quell’Ostia salutare, non per condurla a
termine ma per assistere umilmente coloro che la condurranno a termine"
dice Pietro Blesense nella sua Epistola 123. Non è dissimile la
spiegazione di Pietro Cantore presso Menardo (In notis et observationibus ad
librum Sacramentorum S. Gregorii, p. 287). Ai Suddiaconi infatti fu sempre
vietato somministrare l’Eucaristia al popolo, sia sotto la specie del Pane, sia
del Vino, conforme al Canone di Laodicea XXV, e alle relative note di
Balsamone, di Zonara e di Aristeno, come ci è dato leggere in Beveregio (tomo
I, p. 464). Non è così per i Diaconi, ai quali un tempo era specialmente
demandata la sola somministrazione del Sangue del Signore: somministrazione che
poi fu loro sottratta per il manifestarsi di taluni abusi; così dimostra
Cotelerio in Constitutiones quae Apostolicae dicuntur (tomo 1, cap. 13,
lib. 8).
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