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Benedictus PP. XIV
Ex quo primum

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  • Capitolo XLVII
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Capitolo XLVII

1. Sono coerenti con la prima parte del terzo Monito queste due questioni che presentiamo perché se ne prenda nota. In primo luogo, sebbene ai Greci sia stato espressamente vietato di somministrare il Sacramento dell’Estrema Unzione ad altri all’infuori degli ammalati e di chi versa in gravi condizioni, agli stessi Greci tuttavia non è proibito di ungere con l’olio della lampada (che è conservato in Chiesa per sanare le infermità) gli indemoniati o gli altri che, o per devozione o per liberarsi da qualche malanno, chiedono una siffatta Unzione, quando l’olio conservato in quella lampada non è consacrato né da un Vescovo né da un Sacerdote al fine di usarlo nella somministrazione dell’Estrema Unzione. Non ignoriamo che fu altra volta chiesto che ai Greci fosse consentito di essere unti con l’olio dell’Estrema Unzione anche al di fuori di un caso di grave infermità, senza che dal Sacerdote fosse pronunciata la formula sacramentale, invocando cioè la ragione che attraverso la sola applicazione della materia il Sacramento non viene affatto somministrato, in quanto a ciò è del tutto essenziale la simultanea emissione della formula. Invero questo argomento non fu, né in nessun modo può essere accolto, dato che non è affatto lecito che un Sacramento istituito da Cristo sia trasformato in una qualunque arbitraria cerimonia, anche se pia, come giustamente osserva il Padre de Carboneano nell’Appendice Ad Tractatum P. Antoine de Extrema Unctione (§ 4, p. 661). Sebbene, per quanto riguarda la Chiesa Latina, Quintaduenas nel trattato De Extrema Unctione (5, sing. 11), abbia affermato che è lecito ai Parroci mandare agli ammalati e a chi lo richieda l’Olio Santo degli infermi allo scopo di alleviare le loro infermità, tuttavia se alcuno si peritasse di agire così, sarebbe colpito dalle gravi sanzioni del Tribunale Ecclesiastico, o in quanto ha abusato del Sacramento della Chiesa o in quanto sospetto di distorta fede circa il Sacramento dell’Estrema Unzione, come opportunamente sottolinea Clericato (De Sacram. Extremae Unctionis, decis., 70, n. 32).




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