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1. Sono coerenti con la
prima parte del terzo Monito queste due questioni che presentiamo perché se ne
prenda nota. In primo luogo, sebbene ai Greci sia stato espressamente vietato
di somministrare il Sacramento dell’Estrema Unzione ad altri all’infuori degli
ammalati e di chi versa in gravi condizioni, agli stessi Greci tuttavia non è
proibito di ungere con l’olio della lampada (che è conservato in Chiesa per
sanare le infermità) gli indemoniati o gli altri che, o per devozione o per
liberarsi da qualche malanno, chiedono una siffatta Unzione, quando l’olio
conservato in quella lampada non è consacrato né da un Vescovo né da un
Sacerdote al fine di usarlo nella somministrazione dell’Estrema Unzione. Non
ignoriamo che fu altra volta chiesto che ai Greci fosse consentito di essere
unti con l’olio dell’Estrema Unzione anche al di fuori di un caso di grave
infermità, senza che dal Sacerdote fosse pronunciata la formula sacramentale,
invocando cioè la ragione che attraverso la sola applicazione della materia il
Sacramento non viene affatto somministrato, in quanto a ciò è del tutto
essenziale la simultanea emissione della formula. Invero questo argomento non
fu, né in nessun modo può essere accolto, dato che non è affatto lecito che un
Sacramento istituito da Cristo sia trasformato in una qualunque arbitraria
cerimonia, anche se pia, come giustamente osserva il Padre de Carboneano
nell’Appendice Ad Tractatum P. Antoine de Extrema Unctione (§ 4, p.
661). Sebbene, per quanto riguarda la Chiesa Latina, Quintaduenas nel trattato De
Extrema Unctione (5, sing. 11), abbia affermato che è lecito ai Parroci
mandare agli ammalati e a chi lo richieda l’Olio Santo degli infermi allo scopo
di alleviare le loro infermità, tuttavia se alcuno si peritasse di agire così, sarebbe
colpito dalle gravi sanzioni del Tribunale Ecclesiastico, o in quanto ha
abusato del Sacramento della Chiesa o in quanto sospetto di distorta fede circa
il Sacramento dell’Estrema Unzione, come opportunamente sottolinea Clericato (De
Sacram. Extremae Unctionis, decis., 70, n. 32).
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