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1. In secondo luogo,
sussistendo la proibizione di somministrare il Sacramento dell’Estrema Unzione
al di fuori della necessità imposta da grave malattia, ed essendo già stato
chiarito che la soddisfazione o la penitenza che viene imposta dal Sacerdote
confessore a chi si è confessato nel rispetto del Sacramento deve consistere
soprattutto in preghiere, digiuni ed elemosine (come si prescrive nel decreto
pubblicato dal felicemente ricordato Papa Eugenio IV per l’istruzione degli
Armeni), non è affatto lecito imporre al penitente confesso, per soddisfazione
o penitenza, l’Unzione con l’Olio Santo. Per la verità, un tempo fu introdotta
questa Unzione presso gli Orientali, come puramente cerimoniale, come si evince
dal Canone 74 fra quelli che nella versione in arabo sono attribuiti al
Concilio di Nicea, in Collectione Harduini (tomo I, p. 492), ove è
stabilito che se un fedele vivrà impudicamente con una donna infedele, dopo
aver compiuto una lunga penitenza, si riconcilierà con la Chiesa attraverso
"l’acqua benedetta e l’olio degli infermi". Quindi, se si deve
credere a Giovanni Nathanaele nella replica De moribus Graecorum e a
Francesco Ricardo nel De Expeditione sacra, cap. 12, fu introdotto un
altro abuso: ai ricchi penitenti, per penitenza sacramentale, veniva
somministrata, senza regola, la Sacra Unzione, e dall’applicazione di questa penitenza
veniva raccolta una cospicua retribuzione in denaro. A questo gravissimo errore
non cessò di opporsi il Sommo Pontefice Innocenzo IV di felice memoria, finché
nella sua epistola al Vescovo di Tuscolo così scrisse (§ 6): "I
Sacerdoti o i Confessori non impongano a nessuno soltanto un’unzione come
soddisfazione della penitenza". Questa stessa regola si legge nel
Sinodo celebrato presso Nicosia (nella citata Collect. Harduini, tomo 7, p.
1714). Anche Noi introducemmo questo stesso precetto nella Nostra Costituzione Etsi
Pastoralis (§ 5, nostro Bollario, tomo I, n. 57). Si veda anche
Thiers (De Superstit., lib. 8, cap. 6. Inoltre Arcudio, parlando dei
Presbiteri Greci, i quali imponevano a chi si era confessato la Sacra Unzione
come penitenza, aggiunge che essi, nel somministrare tale Unzione, erano soliti
usare una formula sacramentale, e ciò egli contesta con severi accenti, come si
legge nella sua opera De concordia (lib. 5, cap. 4, paragr. Ego
praesentem). Invero Goario (nelle note Ad Euchologium, p. 350), nega
che i Greci avessero l’intenzione di impartire il Sacramento quando praticavano
tale Unzione: "Tuttavia, non in modo che l’Unzione, congiunta alle
preci, annienti di fatto le infermità dell’anima ma, se essa ha qualche potere,
vale a produrre quell’effetto soltanto grazie alla devozione del penitente o
alla carità del Sacerdote orante".
2. Nondimeno Goario non
tralascia di riprovare la suddetta consuetudine, mentre afferma che occorre
fare ogni sforzo affinché i Greci in tale materia si comportino così come
insegna Santa Romana Chiesa, Madre e Maestra di tutti i fedeli in Cristo.
Infatti, dalla pratica della suddetta Unzione derivano parecchie e gravi
assurdità dal momento che, o il Sacramento dell’Estrema Unzione viene impartito
al sano e addirittura a colui che non è soggetto atto a ricevere tale
Sacramento, oppure la materia e la forma del Sacramento, come più sopra si è
precisato, vengono utilizzate senza l’intenzione di preparare e di
somministrare il Sacramento stesso.
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