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Benedictus PP. XIV
Ex quo primum

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  • Capitolo XLVIII
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Capitolo XLVIII

1. In secondo luogo, sussistendo la proibizione di somministrare il Sacramento dell’Estrema Unzione al di fuori della necessità imposta da grave malattia, ed essendo già stato chiarito che la soddisfazione o la penitenza che viene imposta dal Sacerdote confessore a chi si è confessato nel rispetto del Sacramento deve consistere soprattutto in preghiere, digiuni ed elemosine (come si prescrive nel decreto pubblicato dal felicemente ricordato Papa Eugenio IV per l’istruzione degli Armeni), non è affatto lecito imporre al penitente confesso, per soddisfazione o penitenza, l’Unzione con l’Olio Santo. Per la verità, un tempo fu introdotta questa Unzione presso gli Orientali, come puramente cerimoniale, come si evince dal Canone 74 fra quelli che nella versione in arabo sono attribuiti al Concilio di Nicea, in Collectione Harduini (tomo I, p. 492), ove è stabilito che se un fedele vivrà impudicamente con una donna infedele, dopo aver compiuto una lunga penitenza, si riconcilierà con la Chiesa attraverso "l’acqua benedetta e l’olio degli infermi". Quindi, se si deve credere a Giovanni Nathanaele nella replica De moribus Graecorum e a Francesco Ricardo nel De Expeditione sacra, cap. 12, fu introdotto un altro abuso: ai ricchi penitenti, per penitenza sacramentale, veniva somministrata, senza regola, la Sacra Unzione, e dall’applicazione di questa penitenza veniva raccolta una cospicua retribuzione in denaro. A questo gravissimo errore non cessò di opporsi il Sommo Pontefice Innocenzo IV di felice memoria, finché nella sua epistola al Vescovo di Tuscolo così scrisse (§ 6): "I Sacerdoti o i Confessori non impongano a nessuno soltanto un’unzione come soddisfazione della penitenza". Questa stessa regola si legge nel Sinodo celebrato presso Nicosia (nella citata Collect. Harduini, tomo 7, p. 1714). Anche Noi introducemmo questo stesso precetto nella Nostra Costituzione Etsi Pastoralis (§ 5, nostro Bollario, tomo I, n. 57). Si veda anche Thiers (De Superstit., lib. 8, cap. 6. Inoltre Arcudio, parlando dei Presbiteri Greci, i quali imponevano a chi si era confessato la Sacra Unzione come penitenza, aggiunge che essi, nel somministrare tale Unzione, erano soliti usare una formula sacramentale, e ciò egli contesta con severi accenti, come si legge nella sua opera De concordia (lib. 5, cap. 4, paragr. Ego praesentem). Invero Goario (nelle note Ad Euchologium, p. 350), nega che i Greci avessero l’intenzione di impartire il Sacramento quando praticavano tale Unzione: "Tuttavia, non in modo che l’Unzione, congiunta alle preci, annienti di fatto le infermità dell’anima ma, se essa ha qualche potere, vale a produrre quell’effetto soltanto grazie alla devozione del penitente o alla carità del Sacerdote orante".

2. Nondimeno Goario non tralascia di riprovare la suddetta consuetudine, mentre afferma che occorre fare ogni sforzo affinché i Greci in tale materia si comportino così come insegna Santa Romana Chiesa, Madre e Maestra di tutti i fedeli in Cristo. Infatti, dalla pratica della suddetta Unzione derivano parecchie e gravi assurdità dal momento che, o il Sacramento dell’Estrema Unzione viene impartito al sano e addirittura a colui che non è soggetto atto a ricevere tale Sacramento, oppure la materia e la forma del Sacramento, come più sopra si è precisato, vengono utilizzate senza l’intenzione di preparare e di somministrare il Sacramento stesso.




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