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1. È incredibile descrivere
come si torturano gl’ingegni degli Scrittori per sciogliere le sopraddette
difficoltà. Taluni asseriscono che quel Decreto non è mai stato fatto dal
Patriarca di Costantinopoli San Metodio, il quale, come abbiamo scritto, era
operante nell’anno 842, ma da un altro Metodio, Patriarca scismatico, che
occupava la Sede di quella Capitale nell’anno 1240. Ma Goario, nelle note allo
stesso Decreto che aggiunse in calce all’Eucologio da lui illustrato, a p. 698 attesta
che egli vide molti documenti più antichi dei tempi di questo Metodio, i quali
attribuiscono il Decreto al Patriarca San Metodio. Ciò è sufficiente per
dimostrare l’infondatezza di una tale opinione. Vi sono poi altri che ammettono
che quelle parole "Sigillo del dono dello Spirito Santo" sono
la formula del Sacramento della Confermazione, e sostengono che, secondo il
Decreto di San Metodio, ogni volta che gli apostati pentiti venivano riaccolti
in seno alla Chiesa, dovevano realmente essere proferite quelle parole, mentre
i penitenti venivano unti col Crisma. Tuttavia opinano che non si possa
affermare che venisse conferito il Sacramento della Confermazione a coloro che
già l’avevano ricevuto un’altra volta, ma – essendo necessaria in quella cerimonia
l’intenzione del Ministro – appare chiaramente che in quella cerimonia non
c’era l’intenzione del Ministro di conferire il Sacramento, ma soltanto di
riconciliare con la Chiesa un apostata che si convertiva. Abbraccia questa
teoria il Du Hamel (Theologiae, tomo 6, Parigi, 1695, p. 383); ad essa
aderiscono il Goario (nelle note Ad Euchol., p. 698, paragrafo Verum
potuisset); il Tournely nel Tractatus de Confirmatione, dove (verso la
fine, p. 612 e seguenti), risponde alle obiezioni, e l’Assemano junior (nel
terzo libro del Codice liturgico, De Confirmatione, p. 63). Ma per molti
altri questa risposta non è probatoria, specialmente per Juvenino (De
Sacramentis, Dissert. 3, De Confirmatione, quest. 7, cap. 1, art. 1, § 1), il quale osserva che non si
adduce nessun documento greco dal quale si possa dedurre che colui che
riconcilia un apostata, mentre lo unge col Sacro Crisma e proferisce le parole
che contengono la formula del Sacramento della Cresima, abbia l’animo alieno
dal conferire il Sacramento: conseguentemente non agisce correttamente, anzi
pecca, quel Ministro che applica la materia e usa la formula del Sacramento a
colui che non è più idoneo a riceverlo, anche se non intende conferirgli il
Sacramento.
2. Altri, pur osservando che
i documenti dei primi secoli attestano che nella Chiesa Occidentale talvolta
gli apostati venivano riconciliati con l’imposizione delle mani, tuttavia
asseriscono che a quei tempi era già vietato conferire una seconda volta il
Sacramento della Confermazione a coloro che l’avevano già ricevuto validamente.
Però affermano che non sempre si è agito così: pertanto concludono non doversi
meravigliare se nel Decreto di San Metodio, per quanto riguarda la Chiesa
Orientale, si prescrive che gli apostati pentiti siano di nuovo confermati col
Sacro Crisma, quantunque l’avessero ricevuto prima validamente. Ma non è per
nulla sicura anche questa procedura. Poiché alcuni dei documenti citati
affermano chiaramente che gli apostati venivano riconciliati "con la
sola imposizione delle mani", se qualcuno crede che anche questa fosse
il conferimento del Sacramento della Confermazione, deve pure provare che a
quel tempo il Sacramento venisse conferito con la sola imposizione delle mani,
senza alcuna Unzione. E se qualcuno afferma (suffragandolo con qualche esempio)
che nella riconciliazione dei penitenti si usava anche l’Unzione unitamente
all’imposizione delle mani, tuttavia, per affermare la ripetizione del
Sacramento dovrebbe dimostrare se e quale formula verbale veniva solitamente
pronunciata da colui che imponeva le mani e ungeva col Crisma.
3. Marco di Reims (trattato De
variis Capitibus Ecclesiae, cap. 18), enumera varie specie di imposizione
delle mani. Ciò pure afferma l’autore della glossa in Can. Manuum impositio
(1, quest. 1). Due celebri studiosi, Sirmondo nel suo secondo Antihretico,
cap. 5, e Morino nel De Sacramento Confirmationis (cap. 12, p. 56), e di
nuovo nel Tractatus de Poenitentia, (lib. 9, cap. 9 e 10), credono che
l’imposizione delle mani di cui ora parliamo fosse una Confermazione. Ma Pietro
Aurelio sostiene che quella usata per la riconciliazione degli eretici era una
pura cerimonia e non era l’amministrazione di alcun Sacramento. Questa stessa
sentenza viene accettata da Lupo (nel can. 7 Costantinopolitanum, tomo 2, p. 46
e seg.); da Arcudio (lib. 2, cap. 18); da Suarez nella terza parte del Divi
Thomae (tomo 3, quest. 72, disp. 34, sez. 1, paragr. Unde est tertia responsio) e nella disp. 36 (art. 11, sez. 3, paragr. Ad
rationem dubitandi). Per tale motivo Witasse nel suo trattato De Sacram.
Confirmationis, dopo aver riferito tutti i documenti che possono favorire
sia l’una, sia l’altra opinione, a p. 63 le lascia entrambe nella loro probabilità.
Con la stessa prudenza si comporta l’autore delle addizioni ad Estio (nel lib.
4, Sentent., dist. 5, § 16, lett. B, p. 87).
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