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Benedictus PP. XIV
Ex quo primum

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  • Capitolo LVII
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Capitolo LVII

1. Si deve aggiungere un altro argomento per sciogliere la predetta difficoltà, che trae origine dal Decreto di San Metodio e da quelle regole che si trovano annotate in alcuni Eucologi i coerenti con detto Decreto. Prima di tutto, per quanto riguarda il Decreto, lo troviamo riportato negli Annali del venerabile Card. Baronio, sotto l’anno di Cristo 842, ma in modo diverso da come riferito da altri e da come è stato da Noi descritto in precedenza. In quel Decreto, asserisce il Baronio, non si trova minimamente prescritto che si debbano pronunciare le parole "Sigillo del dono dello Spirito Santo" nella riconciliazione dell’apostata; è sufficiente l’Unzione, da compiersi con il Sacro Unguento. E quantunque si legga: "Si ungano con il Crisma, come si suole ungere coloro che vengono battezzati", tuttavia (omettendo anche ciò che alcuni sostengono, che cioè queste parole sono accessorie e aggiunte come autentiche) il loro senso primitivo e naturale sarà sempre quello; che nella riconciliazione dell’apostata vengano unte le medesime parti del corpo che si ungono allorché viene conferita la Cresima dopo il Battesimo.

2. Se poi non si aggiunge nulla a proposito delle parole che si pronunciano: "Sigillo del dono dello Spirito Santo", si annulla la forza di qualsiasi altra difficoltà. Si aggiunga ancora che i Legati mandati in Bulgaria dal Papa San Nicolò I amministrarono il Sacramento della Confermazione a coloro a cui era già stato amministrato dai Presbiteri Greci, per la precipua ragione che gli stessi Presbiteri non avevano ottenuto dalla Sede Apostolica la facoltà di somministrare tale Sacramento. Fozio, nella sua lettera enciclica, intentò contro di loro un’acerrima doglianza, imputando loro, quale trasgressione, l’aver conferito il Sacramento della Confermazione a coloro che erano già stati cresimati. "Nessunoscrisseha mai udito una tale infamia come quella di questi mentecatti che non esitarono ad osare di dare la Confermazione una seconda volta a coloro che erano già stati unti col Crisma, volgendo a derisione e inezia Misteri così eccelsi". Da questo apertamente si evidenzia che San Metodio nel suo Decreto non aveva minimamente stabilito, o voluto, che venisse di nuovo conferito il Sacramento della Confermazione a coloro che erano già stati cresimati precedentemente, se dopo il crimine dell’apostasia ritornavano in seno alla Chiesa. Infatti Fozio, che s’impose circa quarant’anni dopo la morte di San Metodio e che fu sempre ritenuto di animo perverso, ma dotto e accorto, non avrebbe obiettato così aspramente contro i Legati Pontifici, per aver ripetuto il conferimento del Sacramento della Cresima, se San Metodio, in precedenza, avesse decretato o pensato che gli apostati che ritornavano in seno alla Chiesa avrebbero ricevuto di nuovo il Sacramento della Confermazione. Egli avrebbe facilmente previsto la risposta che gli sarebbe stata data dai Legati, i quali null’altro avevano fatto se non quanto la Chiesa Orientale aveva suggerito di fare, secondo il Decreto di San Metodio, allorché riceveva nell’unità gli erranti.




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