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Benedictus PP. XIV
Ex quo primum

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  • Capitolo LXX
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Capitolo LXX

1. Non si può negare che questo divieto abbia avuto vigore per un certo tempo nella Chiesa. Si legge infatti nei Canoni Penitenziali di Teodoro, riferiti da Ivo nel suo Decreto, e citati pure dal ven. Cardinale Baronio sotto l’anno di Cristo 266: "La donna che entra in Chiesa prima di essere monda dal sangue dopo il parto, se generò un maschio faccia penitenza per trentatré giorni, se una femmina per sessantasei. Se ella conta di entrare in Chiesa prima del tempo stabilito, faccia penitenza a pane e acqua per altrettanti giorni quanti doveva restare fuori di Chiesa". Ma non si può negare che tale proibizione fu abrogata nella Chiesa Latina col trascorrere del tempo.

2. "Se nella stessa ora in cui ha partorito entra in Chiesa per ringraziare Dio, non commette nessun peccato": sono parole del Papa San Gregorio Magno, riferite anche nel Decreto di Graziano (can. 2, dist. 5).

3. Il Papa Innocenzo III nella Decretale Volens, De Purificatione post partum, dopo aver citato il testo "La Legge fu data da Mosè; la Grazia e la Verità vennero per mezzo di Gesù Cristo", dichiara che non deve essere proibito alla puerpera di entrare in Chiesa per motivi di devozione; se entra, non pecca: "Non sono colpevoli e non si deve mai negare loro l’ingresso in Chiesa, affinché non sembri che vogliamo trasformare la loro pena in colpa. Se tuttavia per un sentimento di rispetto volessero restare fuori, non crediamo che la loro devozione debba essere rimproverata". E poiché la Beatissima Vergine Maria, quantunque non fosse soggetta per nulla alla predetta Legge del Levitico, tuttavia volle lei stessa assoggettarsi ad essa, allorché, trascorso il tempo del puerperio, presentò se stessa e il suo Divin Figlio al Tempio; in particolare memoria di questo fatto fu istituito il Rito che si trova nel Rituale Romano del Papa Paolo V. In forza di esso, la donna che ha partorito, al termine del suo puerperio si presenta alla Chiesa, dove viene ricevuta dal Sacerdote davanti alla porta, e viene aspersa con acqua benedetta mentre si recita una preghiera. Poi, prendendo l’estremità della stola del Sacerdote ella si dirige all’Altare e, genuflessa davanti ad esso, prega, ringraziando Dio dei benefici ricevuti. Ora, questa benedizione della donna dopo il parto nella Chiesa Latina non è prescritta da nessuna Legge, e se la donna la tralascia e non fa ciò per disprezzo o per indifferenza, non pecca, come ottimamente spiega Quarto nella sua opera De Benedictionibus (tit. 3, sez. 12, dub. 1).




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