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1. Non si può negare che
questo divieto abbia avuto vigore per un certo tempo nella Chiesa. Si legge
infatti nei Canoni Penitenziali di Teodoro, riferiti da Ivo nel suo Decreto,
e citati pure dal ven. Cardinale Baronio sotto l’anno di Cristo 266: "La
donna che entra in Chiesa prima di essere monda dal sangue dopo il parto, se
generò un maschio faccia penitenza per trentatré giorni, se una femmina per
sessantasei. Se ella conta di entrare in Chiesa prima del tempo stabilito,
faccia penitenza a pane e acqua per altrettanti giorni quanti doveva restare
fuori di Chiesa". Ma non si può negare che tale proibizione fu
abrogata nella Chiesa Latina col trascorrere del tempo.
2. "Se nella stessa
ora in cui ha partorito entra in Chiesa per ringraziare Dio, non commette
nessun peccato": sono parole del Papa San Gregorio Magno, riferite
anche nel Decreto di Graziano (can. 2, dist. 5).
3. Il Papa Innocenzo III
nella Decretale Volens, De Purificatione post partum, dopo aver citato
il testo "La Legge fu data da Mosè; la Grazia e la Verità vennero per
mezzo di Gesù Cristo", dichiara che non deve essere proibito alla
puerpera di entrare in Chiesa per motivi di devozione; se entra, non pecca:
"Non sono colpevoli e non si deve mai negare loro l’ingresso in Chiesa,
affinché non sembri che vogliamo trasformare la loro pena in colpa. Se tuttavia
per un sentimento di rispetto volessero restare fuori, non crediamo che la loro
devozione debba essere rimproverata". E poiché la Beatissima Vergine
Maria, quantunque non fosse soggetta per nulla alla predetta Legge del
Levitico, tuttavia volle lei stessa assoggettarsi ad essa, allorché, trascorso
il tempo del puerperio, presentò se stessa e il suo Divin Figlio al Tempio; in
particolare memoria di questo fatto fu istituito il Rito che si trova nel Rituale
Romano del Papa Paolo V. In forza di esso, la donna che ha partorito, al
termine del suo puerperio si presenta alla Chiesa, dove viene ricevuta dal
Sacerdote davanti alla porta, e viene aspersa con acqua benedetta mentre si
recita una preghiera. Poi, prendendo l’estremità della stola del Sacerdote ella
si dirige all’Altare e, genuflessa davanti ad esso, prega, ringraziando Dio dei
benefici ricevuti. Ora, questa benedizione della donna dopo il parto nella
Chiesa Latina non è prescritta da nessuna Legge, e se la donna la tralascia e
non fa ciò per disprezzo o per indifferenza, non pecca, come ottimamente spiega
Quarto nella sua opera De Benedictionibus (tit. 3, sez. 12, dub. 1).
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