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1. La prima osservazione è
espressa con queste parole: "Occorre convenire che i Sacerdoti che
utilizzeranno l’Eucologio debbono conoscere i Canoni ecclesiastici dei Santi
Padri e le Costituzioni della Chiesa Cattolica affinché, amministrando i divini
Sacramenti e compiendo gli altri servizi, non si trovino a sbagliare. Quando si
compiono le solite citazioni nella sacra Liturgia, occorre innanzi tutto che la
prima menzione sia quella del Romano Pontefice, poi del proprio Vescovo e del
Patriarca, purché siano cattolici. Se uno di loro o ambedue sono scismatici o
eretici, la loro citazione non può essere assolutamente compiuta".
Questo è del tutto conforme ai decreti che furono approvati nella Congregazione
dell’1 maggio 1746 e che furono confermati con la Nostra approvazione.
2. In quella Congregazione fu
proposto il seguente dubbio: "Se nelle preghiere che vengono recitate
dal Sacerdote e dal Diacono nella Protesi, si deve porre il nome del Sommo
Pontefice e anche nelle altre preghiere: cioè, pro Summo Pontifice
N.". Fu risposto in questo modo: "Nella Istruzione da scriversi
all’inizio dell’Eucologio, si ricordi ai Sacerdoti Greci di fare la citazione
del Sommo Pontefice e del loro Vescovo, o Arcivescovo, se è in unione con la
Chiesa Cattolica Romana, e inoltre si ponga un’altra rubrica, a margine della
Liturgia, che li rinvii all’Istruzione". In questo modo si è ritenuto
provvedere in soprappiù a quanto è richiesto nello stesso testo dell’Eucologio.
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