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1. Questo è l’argomento che
costituisce la prima parte del primo Monito dove si tratta dell’obbligo dei
celebranti di pregare per il Papa nel Sacrificio della Messa, e non ci sembra
di dover aggiungere altro se non che anche prima di questo Monito i Vescovi
Cattolici Orientali nei loro Sinodi non tralasciarono di stabilire questa
stessa cosa; e anche Noi non abbiamo mai trascurato di emettere opportuni
Decreti per gli Italo-Greci.
2. Nell’anno del Signore 1720
si tenne a Zamoscia un Sinodo provinciale per volere del Nostro predecessore,
il Papa Clemente XI di felice memoria, presieduto da Girolamo Grimaldo, che ora
è Arcivescovo a Edessa e Nunzio Apostolico nel Regno di Polonia, elevato poi
all’onore del Cardinalato dal Nostro Predecessore il Papa Clemente XII di
venerata memoria.
3. In questi decreti
Sinodali, che furono confermati dopo maturo esame anche dal Nostro Predecessore
di venerata memoria il Papa Benedetto XIII, si leggono le seguenti parole,
sotto il titolo De Fide Catholica: "Per la stessa ragione –
cioè per rimuovere ogni sospetto di scisma – e per dimostrare una sincera
comunione delle Membra con il Capo, stabilì e comandò anche sotto pene da
infliggersi ad arbitrio dell’Ordinario, che ovunque nei Sacri Dittici si faccia
la citazione del Romano Pontefice, specialmente durante la celebrazione del
sacrificio della Messa e nella traslazione delle offerte: e si faccia con
chiare e distinte parole con le quali non possa essere designato nessun altro
che non sia il Vescovo Universale di Roma".
4. Sono dello stesso parere i
Padri del Concilio Libanese dell’anno 1736 radunatisi sotto la presidenza del
Diletto Figlio il Maestro Giuseppe Simone Assemani, Presule della Curia Romana
e Delegato Apostolico. Nei Decreti di questo Concilio sotto il titolo Del
Simbolo della Fede e della sua professione, n. 12, compaiono queste parole:
"Non tralasciamo di celebrare la citazione del Romano Pontefice, sia
nelle Messe sia negli altri Uffici Divini, prima del nome del Reverendissimo
signor Patriarca, come abbiamo fatto finora per consuetudine".
5. Questo stesso Concilio fu
confermato da Noi stessi con la Nostra Apostolica Autorità dopo un
accuratissimo esame di tutte le materie, come si può vedere nella Nostra
Costituzione, che comincia con la parola "Singularis" (tomo 1
del Nostro Bollario, n. 31).
6. Pietro Arcudio, nella sua
opera "De Concordia Ecclesiae Occidentalis et Orientalis"
(libro 31, cap. 39), scrisse il Monito per i Vescovi Latini, nelle cui Diocesi
vivono dei Greci, per cercare di indurli a fare nella Messa la citazione del
Romano Pontefice, affinché non ci sia alcun sospetto di propendere verso lo
scisma: "I Vescovi Latini devono preoccuparsi che i Parroci Greci a
loro soggetti restino nell’unione cattolica e riconoscano il Sommo Pastore
secondo l’antico costume, e preghino solennemente per lui" nel
sacrificio della Messa, del quale si tratta in quello scritto. Pure in modo
consentaneo a questo giustissimo Monito, nella Nostra Costituzione emanata per
gli Italo-Greci, che comincia con le parole Etsi Pastoralis (si trova al
n. 57 del Nostro Bollario, tomo 1, par. 9, n. 4), così si precisò: "Poi
si faccia la citazione del Sommo Pontefice e dell’Ordinario del luogo nelle
Messe e negli Uffici Divini".
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