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| Benedictus PP. XIV Ex quo primum IntraText CT - Lettura del testo |
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Capitolo XIX1. Nella Chiesa Latina non si ha solitamente nessuna difficoltà nel fare la citazione del Vescovo nella cui Diocesi il Sacerdote celebra la Santa Messa. Su questo argomento Noi stessi abbiamo parlato nella Nostra Opera De Sacrificio Missae (sez. 1, n. 220 dell’edizione latina). In questo passo abbiamo dimostrato che colui che celebra in altra Diocesi deve fare menzione del Vescovo di quella Diocesi, ma non di quello nella cui Diocesi è stato ordinato e incardinato, cioè di quello alla cui giurisdizione è soggetto. Neppure è lecito ai Regolari fare menzione nella Messa del proprio Superiore generale, e neppure agli altri Sacerdoti soggetti a qualche Prelato inferiore, che ha un territorio separato, fare la celebrazione di tale Prelato nella Messa, perché quest’onore deve essere tributato soltanto a quel Superiore o Presule che sia insignito dell’Autorità e dell’Ordine Episcopale. Abbiamo citato infatti anche gli Autori che ci hanno tramandato e approvato questo costume. Per cui non aggiungeremo qui niente altro se non che il succitato Domenico Giorgio, che ha dato alle stampe (dopo l’edizione della Nostra opera) quel suo trattato De Liturgia Romani Pontificis, dopo aver esaminato moltissimi Codici antichi, lasciò queste annotazioni nella citata opera (tomo 3, cap. 3, n. 23, p. 52): "Quasi tutti i più antichi esemplari del Sacro Canone della Messa, dopo il Romano Pontefice, designano il nome del Vescovo; e Florio e i più antichi espositori della Messa (che poniamo in appendice) lo riferiscono". |
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