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| Benedictus PP. XIV Ex quo primum IntraText CT - Lettura del testo |
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Capitolo XX1. Per non allontanarci dalla disciplina della Chiesa Latina annoteremo anche questo, che cioè il Vescovo, quando celebra la Messa, prega per se stesso, chiamandosi servo indegno; il che è consentaneo con quelle parole che si leggono nel libro 8 delle Costituzioni dette Apostoliche fra le Opere dei Padri Apostolici (pubblicate da Cotelerio, tomo 1, p. 407), dove è scritto che colui che celebra, dopo aver pregato per gli altri, prega anche per se stesso con queste parole: "Inoltre Ti preghiamo anche per quell’uomo di nessun valore, che Ti offro ecc." (Adhuc rogamus Te pro nullius preti i homine, qui Tibi offero, etc.). Inoltre sappiamo che nella città di Roma si fa menzione del solo Romano Pontefice, per il fatto che egli non è soltanto Sommo Pontefice, ma altresì Vescovo della città di Roma. Lo stesso Pontefice, mentre celebra la Messa, prega per se stesso, allo stesso modo con cui qualsiasi Vescovo che celebra, prega Dio per se stesso. "Hai chiesto inoltre di sapere quali parole usi il Sommo Pontefice in quella parte del Canone della Messa, nella quale un semplice Sacerdote dice: assieme al nostro Papa N., poiché il Papa prega per se stesso e non ha un Vescovo al di sopra di lui. E Noi rispondiamo a codesta tua devota domanda, che Noi allora diciamo: una mecum indigno famulo tuo (anche con Noi indegno tuo servo)". 2. Sono le parole di Innocenzo III in una lettera non ancora pubblicata, ma conservata negli Archivi Vaticani (lib. 9. n. 33), con la quale risponde al Vescovo di Orense che chiedeva in che modo il Pontefice, quando celebrava, faceva menzione di se stesso. Si deve pure aggiungere che i Sacerdoti Latini non fanno menzione dell’Arcivescovo, anche Metropolitano, come scrive il diligente P. Merati nei suoi Commentarii ad Gavantum (parte 2, tit. 3, n. 5). E anche quando la Sede Vescovile è vacante: "Se il Vescovo del luogo è defunto, le parole predette si omettono", cioè non si fa nessuna menzione di lui. "Ma si deve notare che al posto del Vescovo non si può nominare il Vicario Capitolare, perché, anche se durante la Sede Vacante è lui l’Ordinario del luogo, non è tuttavia il Vescovo di quella Diocesi. Ma non si può nominare neanche l’Arcivescovo o il Patriarca di quella Provincia Ecclesiastica di cui fa parte la Diocesi del Vescovo defunto, anche se ha una certa giurisdizione su quella Diocesi, perché l’Arcivescovo o il Patriarca non è l’Ordinario nelle Diocesi suffragane e". |
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