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1. Ritornando ancora al
discorso dei Greci, se si tratta di Italo-Greci, questi stanno completamente
sotto la giurisdizione del Vescovo Latino nella cui Diocesi stabilirono il loro
domicilio, secondo la Costituzione n. 74 del Nostro Predecessore il Papa Pio
IV, che inizia con le parole Romanus Pontifex (Bollario Romano,
tomo 2). Di questa Costituzione Noi abbiamo ampiamente discusso nel Nostro
trattato De Synodo dioecesana (lib. 2, cap. 12), dell’ultima edizione
romana. Pertanto i Presbiteri Italo-Greci, nell’offrire il Sacrificio, sono
tenuti a seguire la disciplina dei Latini, facendo la citazione del Romano
Pontefice e del Vescovo del luogo, ma non dei Vescovi Orientali o dei
Patriarchi, anche se sono cattolici, non avendo essi nessuna giurisdizione in
Italia e nelle isole adiacenti; come anche è stabilito nella succitata Nostra
Costituzione Etsi Pastoralis (p. 9, n. 4, del Nostro Bollario,
tomo 1, Cost. 57).
2. Anche nel Dictatum del
Papa San Gregorio VII, Pontefice Romano, can. 10, si leggono queste parole:
"Nella Chiesa si deve pronunciare soltanto il nome del Papa".
Questo Dictatum si trova inserito nella Collezione dei Concili, cioè
in quella Regia Parigina, tomo XXVI, in quella Labbeana, tomo X, e in
quella raccolta da Arduino (tomo VI, part. I).
3. Non ignoriamo che c’è
controversia fra gli eruditi se quel Dictatum è opera originale e autentica
del Papa, oppure suppositizia, tanto che il Mabillon nel suo trattato De
studiis monasticis ritiene che questa questione sia da considerarsi fra
quelle di maggior importanza, e di cui possono occuparsi gli esperti di storia
ecclesiastica. E, dato pure per autentico questo Dictatum come opera di
San Gregorio VII, la vera e autentica affermazione di questo Canone è senza
dubbio che nella Chiesa Latina deve essere tolto dal Canone della Messa il nome
del Vescovo Diocesano, ma nello stesso tempo occorre che non vengano inseriti
minimamente i nomi dei Patriarchi Orientali, che a quel tempo affermavano che
avrebbero consentito a questa condizione: che venisse rimesso nella Liturgia il
nome del Romano Pontefice, e che si recitassero preghiere per lui in tutte le
Chiese d’Oriente, se da parte propria il Pontefice avesse acconsentito che i
loro nomi venissero menzionati dai Sacerdoti Latini della Chiesa Romana e delle
altre Chiese del Patriarcato Romano nel Canone della Messa. Questa condizione
fu a buon diritto rigettata, come osserva sapientemente Cristiano Lupo nel suo Ad
Concilia: "Per recedere dallo scisma, Michele (parla di Michele
Cerulario, Patriarca di Costantinopoli) chiese che il suo nome venisse
scritto nei Dittici Romani e promise che il nome del Pontefice, in
contraccambio, sarebbe comparso sui Dittici di tutte le sue Chiese. Ma Leone
(si riferisce al Pontefice Romano San Leone IX) non acconsentì, perché il
mutuo ricordo dei nomi dei Patriarchi vigeva soltanto nelle Sedi eguali e
consorelle dei Patriarchi Orientali, ma non in quella Romana. Infatti, la Sede
Romana non è soltanto sorella delle Orientali, ma ne è anche capo e madre;
pertanto mai menzionò altro nome all’infuori di quello del suo Vescovo"
(part. 4, p. 437, ediz. di Bruxelles). E nella pagina seguente così prosegue:
"Mai la Sede di Roma, anzi, nessuna Chiesa Latina, menzionò il nome dei
Patriarchi Orientali" (Ivi, p. 438).
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