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1. Quanto sopra riguarda
gli Italo-Greci. Per ciò che si riferisce agli altri Greci e agli Orientali, il
Monitum posto all’inizio dell’Eucologio, e di cui ora trattiamo, non
proibisce mai di far menzione dei loro Metropoliti e Patriarchi nella Messa, ma
solamente mette in guardia da coloro che sono eretici o scismatici. È un antico
costume della Chiesa Greca che si ricordino nelle orazioni delle Messe i nomi
dei Patriarchi. Teodoro Balsamo nel suo scritto Diritti dei Patriarchi
così si esprime: "È stabilito che in qualunque Chiesa di Dio, fino
all’Eufrate, fino al Tigri, sia pure fino all’Oceano, vengano riportati
congiuntamente i nomi dei Patriarchi".
2. Goario (Note al Rituale
dei Greci, p. 63) riferisce, come trasmesso dall’uso, che nella Liturgia
Greca il Sacerdote preghi per tutti i Vescovi e per il Metropolitano.
3. Merato nelle Note a
Gavanto, dopo aver scritto quanto abbiamo riportato sopra, che cioè nella
Chiesa Latina non si fa menzione dell’Arcivescovo durante la Messa, anche se è
vacante una sede suffraganea, così aggiunge: "Questo non è osservato
dai Greci e dagli altri Orientali che fanno il Memento sia del Patriarca sia
del Metropolita" (tomo I, parte I, p. 539 dell’edizione romana). E
neppure questo, nel già citato Monito, viene vietato, ma solo quando i
Metropoliti o i Patriarchi fossero diventati scismatici o eretici, sempre
secondo la regola già accettata e stabilita prima che si ponesse mano alla
revisione dell’Eucologio.
4. Nella Congregazione del
Santo Ufficio dell’anno 1673, trattando di questo capitolo della disciplina, fu
deliberato un decreto di questo tenore: "Nella Congregazione Generale
del Santo Ufficio del giorno 7 giugno 1673. Alla domanda se un Sacerdote di
Livorno poteva far menzione nella Messa del Patriarca degli Armeni pregando per
lui, pur essendo scismatico; e lo si chiede con insistenza affinché quella
Nazione possa stringere con sempre maggiore affetto l’amicizia con i Latini: la
Sacra Congregazione rispose che non si poteva, e doveva essere assolutamente
proibito.
5. Nella stessa
Congregazione, il 20 giugno 1674, dopo la lettura della comunicazione del R. P.
D. Nunzio a Firenze, scritta il 10 aprile 1674 alla Sacra Congregazione di
Propaganda Fide, e da questa trasmessa alla Sacra Congregazione del
Sant’Ufficio, fu decretato di rispondere allo stesso Nunzio che, quanto a
pregare nella Sacra Liturgia per il Patriarca degli Armeni, la Sacra
Congregazione restava fedele al decreto emanato nell’anno 1673, che cioè non si
poteva e che era assolutamente proibito".
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