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Benedictus PP. XIV
Ex quo primum

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  • Capitolo LVI
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Capitolo LVI

1. È incredibile descrivere come si torturano gl’ingegni degli Scrittori per sciogliere le sopraddette difficoltà. Taluni asseriscono che quel Decreto non è mai stato fatto dal Patriarca di Costantinopoli San Metodio, il quale, come abbiamo scritto, era operante nell’anno 842, ma da un altro Metodio, Patriarca scismatico, che occupava la Sede di quella Capitale nell’anno 1240. Ma Goario, nelle note allo stesso Decreto che aggiunse in calce all’Eucologio da lui illustrato, a p. 698 attesta che egli vide molti documenti più antichi dei tempi di questo Metodio, i quali attribuiscono il Decreto al Patriarca San Metodio. Ciò è sufficiente per dimostrare l’infondatezza di una tale opinione. Vi sono poi altri che ammettono che quelle parole "Sigillo del dono dello Spirito Santo" sono la formula del Sacramento della Confermazione, e sostengono che, secondo il Decreto di San Metodio, ogni volta che gli apostati pentiti venivano riaccolti in seno alla Chiesa, dovevano realmente essere proferite quelle parole, mentre i penitenti venivano unti col Crisma. Tuttavia opinano che non si possa affermare che venisse conferito il Sacramento della Confermazione a coloro che già l’avevano ricevuto un’altra volta, ma – essendo necessaria in quella cerimonia l’intenzione del Ministro – appare chiaramente che in quella cerimonia non c’era l’intenzione del Ministro di conferire il Sacramento, ma soltanto di riconciliare con la Chiesa un apostata che si convertiva. Abbraccia questa teoria il Du Hamel (Theologiae, tomo 6, Parigi, 1695, p. 383); ad essa aderiscono il Goario (nelle note Ad Euchol., p. 698, paragrafo Verum potuisset); il Tournely nel Tractatus de Confirmatione, dove (verso la fine, p. 612 e seguenti), risponde alle obiezioni, e l’Assemano junior (nel terzo libro del Codice liturgico, De Confirmatione, p. 63). Ma per molti altri questa risposta non è probatoria, specialmente per Juvenino (De Sacramentis, Dissert. 3, De Confirmatione, quest. 7, cap. 1, art. 1, § 1), il quale osserva che non si adduce nessun documento greco dal quale si possa dedurre che colui che riconcilia un apostata, mentre lo unge col Sacro Crisma e proferisce le parole che contengono la formula del Sacramento della Cresima, abbia l’animo alieno dal conferire il Sacramento: conseguentemente non agisce correttamente, anzi pecca, quel Ministro che applica la materia e usa la formula del Sacramento a colui che non è più idoneo a riceverlo, anche se non intende conferirgli il Sacramento.

2. Altri, pur osservando che i documenti dei primi secoli attestano che nella Chiesa Occidentale talvolta gli apostati venivano riconciliati con l’imposizione delle mani, tuttavia asseriscono che a quei tempi era già vietato conferire una seconda volta il Sacramento della Confermazione a coloro che l’avevano già ricevuto validamente. Però affermano che non sempre si è agito così: pertanto concludono non doversi meravigliare se nel Decreto di San Metodio, per quanto riguarda la Chiesa Orientale, si prescrive che gli apostati pentiti siano di nuovo confermati col Sacro Crisma, quantunque l’avessero ricevuto prima validamente. Ma non è per nulla sicura anche questa procedura. Poiché alcuni dei documenti citati affermano chiaramente che gli apostati venivano riconciliati "con la sola imposizione delle mani", se qualcuno crede che anche questa fosse il conferimento del Sacramento della Confermazione, deve pure provare che a quel tempo il Sacramento venisse conferito con la sola imposizione delle mani, senza alcuna Unzione. E se qualcuno afferma (suffragandolo con qualche esempio) che nella riconciliazione dei penitenti si usava anche l’Unzione unitamente all’imposizione delle mani, tuttavia, per affermare la ripetizione del Sacramento dovrebbe dimostrare se e quale formula verbale veniva solitamente pronunciata da colui che imponeva le mani e ungeva col Crisma.

3. Marco di Reims (trattato De variis Capitibus Ecclesiae, cap. 18), enumera varie specie di imposizione delle mani. Ciò pure afferma l’autore della glossa in Can. Manuum impositio (1, quest. 1). Due celebri studiosi, Sirmondo nel suo secondo Antihretico, cap. 5, e Morino nel De Sacramento Confirmationis (cap. 12, p. 56), e di nuovo nel Tractatus de Poenitentia, (lib. 9, cap. 9 e 10), credono che l’imposizione delle mani di cui ora parliamo fosse una Confermazione. Ma Pietro Aurelio sostiene che quella usata per la riconciliazione degli eretici era una pura cerimonia e non era l’amministrazione di alcun Sacramento. Questa stessa sentenza viene accettata da Lupo (nel can. 7 Costantinopolitanum, tomo 2, p. 46 e seg.); da Arcudio (lib. 2, cap. 18); da Suarez nella terza parte del Divi Thomae (tomo 3, quest. 72, disp. 34, sez. 1, paragr. Unde est tertia responsio) e nella disp. 36 (art. 11, sez. 3, paragr. Ad rationem dubitandi). Per tale motivo Witasse nel suo trattato De Sacram. Confirmationis, dopo aver riferito tutti i documenti che possono favorire sia l’una, sia l’altra opinione, a p. 63 le lascia entrambe nella loro probabilità. Con la stessa prudenza si comporta l’autore delle addizioni ad Estio (nel lib. 4, Sentent., dist. 5, § 16, lett. B, p. 87).




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