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Benedictus PP. XIV
Ex quo primum

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  • Capitolo LXXI
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Capitolo LXXI

1. Nella Chiesa Greca la legge del puerperio è religiosamente osservata come di precetto, e non si permette alla donna che ha partorito di accedere alla Chiesa prima del tempo stabilito. Anzi, nei secoli precedenti la disciplina dei Greci era giunta a tal punto di severità da respingere dalla Comunione Eucaristica le donne mestruate, anche se si fossero trovate in pericolo di vita. Per questa legge essi furono severamente biasimati dal Cardinale Umberto di Selva Candida, come si può leggere presso il Cardinale Baronio sotto l’anno del Signore 1054. Per quanto possibile, tale rigore fu successivamente temperato, tanto che le donne che durante la mestruazione sono in pericolo di morte sono ammesse a ricevere l’Eucaristia. Ciò fu ritenuto giusto nell’Epistola Canonica di Dionigi Alessandrino e nella Novella 13 dell’Imperatore Leone I il Sapiente. Ma ora opportunamente deve essere qui ricordata l’osservazione del Cardinale Baronio (sotto l’anno del Signore 266, n. 11), nella quale fa presente che in quella sua lettera Dionigi aveva esposto soltanto una propria opinione, da sottoporsi pertanto al giudizio di altri, specialmente alla censura di Basilide: "Io non ho scritto questo come Dottore, ma ho voluto manifestare con ogni umiltà la mia opinione; quando tu l’avrai esaminata accuratamente, secondo quanto ti apparirà giusto e più conveniente, mi risponderai".

2. Al contrario è molto più limpida la ragione addotta dal Papa San Gregorio Magno in quella lettera che Graziano inserì: "Non si deve imputare a colpa ciò che diviene superfluo nella natura e per quanto una donna sopporta contro la propria volontà, tanto da essere privata ingiustamente dell’entrata in Chiesa" (Graziano, Canone 4, dist. 5).

3. Per quello che riguarda la Comunione Eucaristica, il Santo Dottore non disapprova che la donna se ne astenga per riverenza; ma se anche in quel periodo di tempo ella si comunica, egli dichiara apertamente che non la condanna: "Se per grande riverenza non osa ricevere l’Eucaristia è da lodare; ma se la riceve non è da condannare; certamente è di buoni sentimenti colui che si ritiene in qualche modo in colpa dove invece non esiste colpa alcuna". Pertanto la disciplina dei Greci in questa materia non è approvata da Teofilo Raimondo (tomo 16 delle sue opere, intitolato Heteroclita Spiritualia, p. 33, n. 28, stampato a Lione). Lo stesso Goario, solitamente fautore e difensore dei Greci, nelle Note sull’Eucologio, p. 70, dichiara apertamente che giunge ad eccessivo rigore ed è contro ogni regola la Legge che tiene lontane dalla sacra Mensa le donne mestruate: "Si dovrebbe agire con maggiore mitezza con le donne impure: si tratta di un condizionamento della natura, che si alleggerisce di un peso non voluto, qualunque cosa dicano o obiettino i Greci". E dopo queste parole si appella all’autorità di San Gregorio, quale si desume dalla lettera citata.




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