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Benedictus PP. XIV
Ex quo primum

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  • Capitolo XVII
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Capitolo XVII

1. Questo è l’argomento che costituisce la prima parte del primo Monito dove si tratta dell’obbligo dei celebranti di pregare per il Papa nel Sacrificio della Messa, e non ci sembra di dover aggiungere altro se non che anche prima di questo Monito i Vescovi Cattolici Orientali nei loro Sinodi non tralasciarono di stabilire questa stessa cosa; e anche Noi non abbiamo mai trascurato di emettere opportuni Decreti per gli Italo-Greci.

2. Nell’anno del Signore 1720 si tenne a Zamoscia un Sinodo provinciale per volere del Nostro predecessore, il Papa Clemente XI di felice memoria, presieduto da Girolamo Grimaldo, che ora è Arcivescovo a Edessa e Nunzio Apostolico nel Regno di Polonia, elevato poi all’onore del Cardinalato dal Nostro Predecessore il Papa Clemente XII di venerata memoria.

3. In questi decreti Sinodali, che furono confermati dopo maturo esame anche dal Nostro Predecessore di venerata memoria il Papa Benedetto XIII, si leggono le seguenti parole, sotto il titolo De Fide Catholica: "Per la stessa ragione – cioè per rimuovere ogni sospetto di scisma – e per dimostrare una sincera comunione delle Membra con il Capo, stabilì e comandò anche sotto pene da infliggersi ad arbitrio dell’Ordinario, che ovunque nei Sacri Dittici si faccia la citazione del Romano Pontefice, specialmente durante la celebrazione del sacrificio della Messa e nella traslazione delle offerte: e si faccia con chiare e distinte parole con le quali non possa essere designato nessun altro che non sia il Vescovo Universale di Roma".

4. Sono dello stesso parere i Padri del Concilio Libanese dell’anno 1736 radunatisi sotto la presidenza del Diletto Figlio il Maestro Giuseppe Simone Assemani, Presule della Curia Romana e Delegato Apostolico. Nei Decreti di questo Concilio sotto il titolo Del Simbolo della Fede e della sua professione, n. 12, compaiono queste parole: "Non tralasciamo di celebrare la citazione del Romano Pontefice, sia nelle Messe sia negli altri Uffici Divini, prima del nome del Reverendissimo signor Patriarca, come abbiamo fatto finora per consuetudine".

5. Questo stesso Concilio fu confermato da Noi stessi con la Nostra Apostolica Autorità dopo un accuratissimo esame di tutte le materie, come si può vedere nella Nostra Costituzione, che comincia con la parola "Singularis" (tomo 1 del Nostro Bollario, n. 31).

6. Pietro Arcudio, nella sua opera "De Concordia Ecclesiae Occidentalis et Orientalis" (libro 31, cap. 39), scrisse il Monito per i Vescovi Latini, nelle cui Diocesi vivono dei Greci, per cercare di indurli a fare nella Messa la citazione del Romano Pontefice, affinché non ci sia alcun sospetto di propendere verso lo scisma: "I Vescovi Latini devono preoccuparsi che i Parroci Greci a loro soggetti restino nell’unione cattolica e riconoscano il Sommo Pastore secondo l’antico costume, e preghino solennemente per lui" nel sacrificio della Messa, del quale si tratta in quello scritto. Pure in modo consentaneo a questo giustissimo Monito, nella Nostra Costituzione emanata per gli Italo-Greci, che comincia con le parole Etsi Pastoralis (si trova al n. 57 del Nostro Bollario, tomo 1, par. 9, n. 4), così si precisò: "Poi si faccia la citazione del Sommo Pontefice e dell’Ordinario del luogo nelle Messe e negli Uffici Divini".




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