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Benedictus PP. XIV
Ex quo primum

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  • Capitolo XXI
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Capitolo XXI

1. Ritornando ancora al discorso dei Greci, se si tratta di Italo-Greci, questi stanno completamente sotto la giurisdizione del Vescovo Latino nella cui Diocesi stabilirono il loro domicilio, secondo la Costituzione n. 74 del Nostro Predecessore il Papa Pio IV, che inizia con le parole Romanus Pontifex (Bollario Romano, tomo 2). Di questa Costituzione Noi abbiamo ampiamente discusso nel Nostro trattato De Synodo dioecesana (lib. 2, cap. 12), dell’ultima edizione romana. Pertanto i Presbiteri Italo-Greci, nell’offrire il Sacrificio, sono tenuti a seguire la disciplina dei Latini, facendo la citazione del Romano Pontefice e del Vescovo del luogo, ma non dei Vescovi Orientali o dei Patriarchi, anche se sono cattolici, non avendo essi nessuna giurisdizione in Italia e nelle isole adiacenti; come anche è stabilito nella succitata Nostra Costituzione Etsi Pastoralis (p. 9, n. 4, del Nostro Bollario, tomo 1, Cost. 57).

2. Anche nel Dictatum del Papa San Gregorio VII, Pontefice Romano, can. 10, si leggono queste parole: "Nella Chiesa si deve pronunciare soltanto il nome del Papa". Questo Dictatum si trova inserito nella Collezione dei Concili, cioè in quella Regia Parigina, tomo XXVI, in quella Labbeana, tomo X, e in quella raccolta da Arduino (tomo VI, part. I).

3. Non ignoriamo che c’è controversia fra gli eruditi se quel Dictatum è opera originale e autentica del Papa, oppure suppositizia, tanto che il Mabillon nel suo trattato De studiis monasticis ritiene che questa questione sia da considerarsi fra quelle di maggior importanza, e di cui possono occuparsi gli esperti di storia ecclesiastica. E, dato pure per autentico questo Dictatum come opera di San Gregorio VII, la vera e autentica affermazione di questo Canone è senza dubbio che nella Chiesa Latina deve essere tolto dal Canone della Messa il nome del Vescovo Diocesano, ma nello stesso tempo occorre che non vengano inseriti minimamente i nomi dei Patriarchi Orientali, che a quel tempo affermavano che avrebbero consentito a questa condizione: che venisse rimesso nella Liturgia il nome del Romano Pontefice, e che si recitassero preghiere per lui in tutte le Chiese d’Oriente, se da parte propria il Pontefice avesse acconsentito che i loro nomi venissero menzionati dai Sacerdoti Latini della Chiesa Romana e delle altre Chiese del Patriarcato Romano nel Canone della Messa. Questa condizione fu a buon diritto rigettata, come osserva sapientemente Cristiano Lupo nel suo Ad Concilia: "Per recedere dallo scisma, Michele (parla di Michele Cerulario, Patriarca di Costantinopoli) chiese che il suo nome venisse scritto nei Dittici Romani e promise che il nome del Pontefice, in contraccambio, sarebbe comparso sui Dittici di tutte le sue Chiese. Ma Leone (si riferisce al Pontefice Romano San Leone IX) non acconsentì, perché il mutuo ricordo dei nomi dei Patriarchi vigeva soltanto nelle Sedi eguali e consorelle dei Patriarchi Orientali, ma non in quella Romana. Infatti, la Sede Romana non è soltanto sorella delle Orientali, ma ne è anche capo e madre; pertanto mai menzionò altro nome all’infuori di quello del suo Vescovo" (part. 4, p. 437, ediz. di Bruxelles). E nella pagina seguente così prosegue: "Mai la Sede di Roma, anzi, nessuna Chiesa Latina, menzionò il nome dei Patriarchi Orientali" (Ivi, p. 438).




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