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| Benedictus PP. XIV Ex quo primum IntraText CT - Lettura del testo |
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Capitolo XXIII1. È dello stesso tenore il simile Decreto della Congregazione per la correzione dell’edizione del Messale dei Copti, tenutasi nell’anno 1732, ove fra gli altri dubbi proposti, ci fu anche questo: "Se e come si debbano emendare quelle parole con le quali il Sacerdote fa menzione del Patriarca, del Vescovo, ecc. ". La risposta è stata questa: "All’inizio del Messale si ponga la rubrica nella quale viene istruito e ammonito il Sacerdote, riguardo alle cose che deve osservare nella celebrazione della Messa; fra queste una rubrica speciale sulla menzione del Romano Pontefice, nonché del Patriarca e del Vescovo, se sono uniti alla Chiesa di Roma; altrimenti si ometta la loro citazione; e questa rubrica sia ripetuta nel luogo appropriato". Infatti gli eretici e gli scismatici sono soggetti alla censura di una speciale scomunica per la legge Can. De Liguribus (23, quest. 5), e del Can. Nulli (5, dist. 19). I Sacri Canoni della Chiesa vietano di pregare pubblicamente per gli scomunicati, come si legge nel A Nobis (cap. 4, n. 2) e nel cap. Sacris, De Sententia Excomunicationis. Quantunque niente vieti che si possa pregare per la loro conversione, tuttavia non si deve permettere che i loro nomi siano pronunciati nella preghiera solenne del Sacrificio. 2. Tutto questo concorda con l’antica disciplina, della quale tratta Estius nel Delle Sentenze (4° libro, dist. 12, § 15). A tal fine è sufficiente pregare con la mente e col cuore Dio Ottimo Massimo, che si degni di riportare gli erranti nel seno della Santa Madre Chiesa, come pure afferma Silvio nel suo Commento alla 3" parte di San Tommaso (tomo 4, quest. 83, art. 1, quest. 9). Questa è anche l’opinione dello stesso San Tommaso d’Aquino (4° Sent., dist. 18, quest. 2, art. 1), in risposta al primo quesito: "Si può pregare per gli scomunicati, ma non con le Orazioni che si fanno per i membri della Chiesa". 3. Non è necessario, per soddisfare questo dovere di cristiana carità, sconvolgere le leggi della Chiesa, che esclude dal novero dei suoi fedeli i nomi di coloro che si sono separati dalla sua unità e dalla sua obbedienza; proibendo di pregare pubblicamente per essi, essa esclude la loro menzione dalla Liturgia della Messa, che è una preghiera pubblica. Per questo il venerabile Cardinale Bellarmino nelle sue Controversie (tomo 3, lib. 6, De Missa, cap. 6), scrive egregiamente, a proposito del nostro argomento: "Qualcuno può chiedere se è lecito in questi tempi offrire il S. Sacrificio per la conversione degli eretici e degli infedeli. Un motivo di dubbio deriva dal fatto che tutta la Liturgia della Chiesa Latina, come è in uso, si riferisce ai fedeli, come si evidenzia dalle preghiere di offerta, sia nel Canone, sia fuori di esso. Rispondo: Sono persuaso che questo è lecito, purché non si aggiunga nulla alla Messa; ma solamente nell’intenzione del Sacerdote si applichi il Divin Sacrificio per la conversione degli infedeli e degli eretici. Ciò infatti compiono tutti gli uomini pii e dotti: e non li possiamo riprendere per questo, poiché non esiste alcuna proibizione espressa della Chiesa". |
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