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Benedictus PP. XIV
Quam grave

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Capitolo IX

1. Alla degradazione verbale segue la degradazione reale; nel Pontificale Romano sono indicate chiaramente le norme con cui metterla in atto. E anche in questo la Chiesa non tralascia di dare prove evidenti della sua bontà e della sua comprensione. Infatti, prima che il degradato venga consegnato al Ministro del Foro secolare, si chiede insistentemente per lui che non gli venga inflitta né la pena di morte né la mutilazione di membra: "Signor Giudice – sono parole del Pontificale sopraccitato –, con tutto l’affetto possibile Vi supplichiamo, per amore di Dio, in vista della pietà e della misericordia, e anche di queste preghiere che Vi rivolgiamo, di non esporre questo miserabile al pericolo di morte e di mutilazione". E molto prima della compilazione del Pontificale Romano, la stessa cosa si legge espressamente nel cap. "Sappiamo", dell’opera "Sul significato delle Parole", dove è detto: "Per lui tuttavia – si parla del degradato che deve essere consegnato al Foro secolarela Chiesa deve efficacemente intercedere – presso il Giudice laico – perché, esclusa la pena di morte, la sentenza nei suoi confronti sia benigna". Si può vedere anche Alteserra al cit. cap. "Sappiamo" dell’opera "Sul significato delle parole", in cui raccoglie molte testimonianze dei Padri perfettamente in linea con quanto stabilito nella sopraindicata Decretale.




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