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| Benedictus PP. XIV Quam grave IntraText CT - Lettura del testo |
1. Questa antica e giustissima sanzione, della cui esecuzione molti particolari ci hanno tramandato i nostri Scrittori esperti di diritto pratico tra i quali è degno di particolare menzione il diligentissimo, Monacellio;9 l’ha resa ancora più efficace, con previdenti norme di prudenza, quel grande riformatore della disciplina ecclesiastica che è San Carlo Borromeo; esortiamo a leggere e studiare attentamente i Decreti da lui emanati in questa materia, presenti in molti documenti: nel primo Concilio provinciale di Milano, tenuto nel 1565, parte 2; poi nel Concilio provinciale secondo del 1569, Decr. 1, e nel Concilio provinciale terzo del 1573; poi nella Istruzione ai Sacerdoti circa la celebrazione della Messa; e infine nel Concilio provinciale quarto tenuto nel 1576. In questi passi troviamo prescritto che il Parroco nella cui Parrocchia un Sacerdote straniero pone il suo domicilio, se questo avviene nel Forese, entro otto giorni al massimo deve segnalare il suo arrivo al Vicario Foraneo, che a sua volta informerà il Vescovo; se invece avviene in Città, il Parroco stesso informi direttamente il Vescovo che si farà consegnare dal Sacerdote in questione la lettera di congedo e la esaminerà e ne valuterà attentamente il tenore. Se infatti l’Ordinario al Sacerdote a lui soggetto ha dato il permesso di assentarsi per un periodo di tempo ben definito, si prescrive che la facoltà di celebrare Messa gli sia concessa solo per quel tempo. E si prescrive anche di prendere nota del giorno in cui fu consegnata la lettera di congedo: dal giorno in cui viene presentata per essere letta ed esaminata non debbono essere passati rispettivamente più di due o di quattro o di sei mesi; di due, se è stata scritta in Provincia; di quattro, se è stata scritta fuori Provincia, ma in Italia; di sei, se risulta datata fuori d’Italia.