Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Benedictus PP. XIV
Quam grave

IntraText CT - Lettura del testo

Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

Capitolo XIX

1. Il persistere della nostra malattia ci ha impedito di partecipare, come in simili casi ci siamo proposti di fare sempre, alle Congregazioni in cui sono stati discussi questi casi; ma poiché dopo non abbiamo tralasciato di leggere ed esaminare tutta la documentazione, abbiamo giudicato più conforme alla clemenza e mansuetudine propria del Pontefice aderire alla sentenza più mite; tanto più che anche il Cardinale Albizio, versatissimo in questa materia, ha lasciato scritto che è consuetudine concedere come premio questa diminuzione di pena a coloro che alla prima interrogazione del Giudice avessero confessato integralmente e apertamente il proprio delitto; e vi sono parecchi esempi di cause che in questo modo in simili circostanze sono state commutate. Pertanto è nostra volontà che i rei soprannominati godano della diminuzione della pena meritata, cioè che siano condannati in perpetuo alle triremi, cosicché non ne possano mai essere liberatiottenere una commutazione di questa pena, a meno che non venga disposta dal Romano Pontefice allora in carica e che sia al corrente dei loro delitti con tutte le circostanze che li hanno accompagnati; resta però la facoltà ai Giudici di sostituire quella pena con l’ergastolo o il carcere perpetuo qualora risulti che la condanna alle triremi in perpetuo non conviene in alcun modo a siffatti rei, sempre che non manchino le altre condizioni necessarie allo scopo. Inoltre stabiliamo e decretiamo che quando dovrà essere formalmente intimata ai rei suddetti la condanna alle triremi o alla reclusione perpetua, come si è detto sopra, questa intimazione venga fatta dal Giudice, alla presenza di coloro che sono incaricati di gestire le Sagristie delle Chiese e che perciò dovranno essere convocati a questo scopo dallo stesso Giudice, sotto pena di sanzioni da infliggersi loro a suo arbitrio; e in quella occasione venga loro fatta una grave ammonizione sulla rigorosa osservanza ed esecuzione di tutte le prescrizioni in materia: cioè che non permettano mai a sacerdoti non conosciuti di celebrare la Messa se non dopo che la lettera di congedo, che hanno portata dalla propria diocesi e presentata, sia stata esaminata e valutata da colui che ha questo incarico. Ricordiamo che altre volte questo si è verificato in questa medesima Città, sotto il nostro Predecessore di felice memoria il Papa Clemente XI, quando si dovette consegnare al Foro secolare un reo condannato alla pena capitale, perché aveva celebrato la Messa senza essere insignito dell’Ordine Sacerdotale.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 EuloTech SRL