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Clemens PP. XIII
Pastoralis officii

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Capitolo I

1. La sollecitudine del Nostro dovere pastorale, affidato a Noi, anche se immeritevoli, per volere di Dio, Ci ammonisce innanzitutto di dare l’apostolico assenso ai voti dei Principi Cattolici a che non sia tolto niente all’immunità ecclesiale, e contemporaneamente si provveda alla tranquillità pubblica. Dunque, da parte del Nostro carissimo figlio in Cristo Carlo Emanuele, illustre Re di Sardegna, a Noi fu esposto che più volte allo stesso re Carlo Emanuele da parte di persone temporaneamente trovantisi nel Regno di Sardegna come Pro-re e da altri ministri, sono pervenuti lamenti a causa dei frequenti omicidi ed altri gravi delitti che in tutto questo Regno sempre più spesso vengono compiuti. Ad essi contribuiscono molto la facilità ed il vantaggio in forza dei quali delinquenti e uomini facinorosi, dopo aver commesso gravi crimini e delitti, per evitare la dovuta pena si rifugiano nelle Chiese ed in altri luoghi immuni esistenti in ogni parte del sopraddetto Regno, benché alcuni dei luoghi immuni e di tali Chiese non siano tenuti nella dovuta venerazione, né siano custoditi. Perciò il medesimo re Carlo Emanuele per eliminare e troncare totalmente obbrobriopernicioso e detestabile, desidera grandemente che con la Nostra benevolenza apostolica Ci degniamo dichiarare quali siano i crimini e i delitti a seguito dei quali i rei ed i delinquenti contro la pubblica tranquillità e sicurezza, per non sfuggire alla pena a causa dei crimini commessi, non possano avere asilo ecclesiastico, in quanto anche d’ora in poi non godono affatto d’immunità ecclesiastica.




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