| Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
| Clemens PP. XIII Pastoralis officii IntraText CT - Lettura del testo |
1. Di qui deriva che Noi, non meno per il compito impostoci per volere di Dio dalla sollecitudine apostolica quanto per il desiderio che abbiamo di curare la tranquillità pubblica, dopo quella matura riflessione che abbiamo avuto nelle precedenti deliberazioni, seguendo gli esempi degli altri Romani Pontefici, Nostri Predecessori, i quali, di più o di meno, secondo la necessità dei luoghi e la situazione dei tempi, applicarono il loro spirito per combattere la perversità degli uomini e provvedere alla tranquillità pubblica, limitarono il beneficio dell’immunità ecclesiastica, vogliamo aderire favorevolmente, per quanto possiamo nel Signore, alle pie domande del medesimo re Carlo Emanuele. Con Motu-proprio, e anche con Nostra sicura conoscenza e pienezza di potestà Apostolica, dichiariamo, stabiliamo e decidiamo che nel Regno di Sardegna non devono affatto avere asilo ecclesiastico i rei e colpevoli dei crimini sotto indicati, cioè: "primo". Quelli, che avranno commesso omicidio, eccettuato che si tratti di omicidio casuale, e a propria difesa con temperamento di tutela incolpabile; "secondo". Gli incendiari, cioè coloro che con dolo e di fatto metteranno, o faranno metter fuoco, o che consapevolmente daranno aiuto, e consiglio a chi mettesse fuoco a qualunque Chiesa, Luogo Sacro, o Religioso o a qualunque Casa abitabile sia tanto in Città, e Luoghi abitati, quanto fuori di essi; come altresì a Tuguri costruiti a guisa di casa soliti ad abitarsi da Contadini, o Pastori, o sopra gli Armenti, o le Greggi; a Vigne, Seminati, Oliveti, Selve, e qualunque altro Podere alberato, coltivato, e fruttifero; "terzo". Coloro, che faranno assassinare, o che per commissione data loro, assassineranno, o che ai suddetti scellerati danno aiuto, o consiglio, quantunque non ne sia seguita la morte; purché però si sia giunti al fatto proprio, cioè alla violenza, e sia sopraggiunta una ferita; "quarto". I Grassatori, e Ladri di strade pubbliche, e vicinali, anche per la prima volta, che commettessero un tale delitto, ancorché senza alcuna Offesa del Derubato.