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| Clemens PP. XIII Pastoralis officii IntraText CT - Lettura del testo |
1. Stabiliamo che questo presente documento sia sempre saldo, valido ed efficace, e che raggiunga il suo pieno ed integro compimento, anche nel futuro, ed ottenga a quelli ai quali interessa e per qualsiasi tempo interesserà, di essere pienamente osservato, da parte loro, rispettivamente inviolabilmente. Così, come nelle premesse, per qualunque giudice ordinario e delegato, anche per gli uditori delle Cause del Palazzo Apostolico e i Nunzi della Sede Apostolica, sia tolta loro e a ciascuno di loro qualsiasi facoltà ed autorità di giudicare e di interpretare, e se capitasse loro di dover giudicare o stabilire diversamente, ciò sia vano ed irrito, se fatto da chiunque o con qualsiasi autorità, consapevolmente oppure inconsciamente.
2. A questo Nostro Documento non si opponga nessuna costituzione o disposizione apostolica che vi fosse contraria né qualsiasi altro contrario documento. Vogliamo inoltre che le copie di questa lettera, trascritte o anche stampate, firmate da qualche notaio pubblico e munite con il sigillo di una persona costituita in dignità ecclesiastica, abbiano esattamente la stessa credibilità come se fosse esibito oppure presentato questo stesso Documento originale.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l’anello del Pescatore, il 21 marzo 1759, nel primo anno del Nostro Pontificato.