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Clemens PP. XIII
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Capitolo II

1. Pertanto secondo la misericordia di Dio onnipotente, e fiduciosi nell’autorità dei santi Apostoli Pietro e Paolo, cioè in quel potere di legare e di sciogliere, che il Signore affidò a Noi benché indegni, concediamo a tutti e ai singoli fedeli cristiani di ambedue i sessi viventi nella nostra alma Città, i quali:

A. avranno visitato almeno una volta le chiese di San Giovanni al Laterano, di San Pietro Principe degli Apostoli, di Santa Maria Maggiore, e di Santa Maria in Trastevere, ossia le basiliche o qualcuna di esse, nello spazio di quindici giorni continui, ossia di due settimane, iniziando dalla domenica fra l’ottava della festa e dei medesimi Santi Apostoli Pietro e Paolo, e lì, per qualche tempo piamente, come sopra, avranno pregato Dio, e il giorno di mercoledì, venerdì e sabato di una delle due indicate settimane avranno digiunato, e dopo aver confessato i loro peccati, avranno ricevuto il Sacramento della Santissima Eucaristia, la domenica suddetta fra l’ottava della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, o la domenica immediatamente successiva, od un altro giorno durante la medesima prima settimana;

B. per la seconda settimana invece di queste indicate, o la stessa seconda domenica, od un altro giorno di questa settimana, o nell’ultima domenica di questi quindici giorni indicati avranno raccolto con riverenza e distribuito ai poveri qualche elemosina, secondo come avrà suggerito ad ognuno la pietà;

C. a tutti gli altri che vivono in qualsiasi città, paese, terre e luoghi, direttamente od indirettamente subordinati a Noi ed alla Santa Sede, i quali – dopo che avranno conosciuto le Nostre decisioni – visiteranno almeno una volta le Chiese indicate dagli Ordinari dei luoghi, o dai loro vicari, od ufficiali o, nel caso mancassero, da coloro che hanno ricevuto incarico di esercitare la cura delle anime, od alcune di queste Chiese nello spazio di quindici giorni continui, ossia di due settimane dalla pubblicazione della designazione per mezzo degli Ordinari, o dei loro vicari, o degli ufficiali, o degli altri, come si è detto sopra, e lì pregheranno e digiuneranno il giorno di mercoledì, venerdì e sabato di una delle due settimane, dopo aver confessato i loro peccati, e si nutriranno spiritualmente della santissima Comunione, e daranno ai poveri un’elemosina secondo le possibilità;

D. [concediamo] misericordiosamente nel Signore, come a coloro che nell’anno giubilare visitano determinate Chiese dentro o fuori Roma, l’indulgenza e la remissione di tutti i loro peccati, da acquistarsi per ogni cristiano una sola volta.




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