Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Clemens PP. XIII
Accedamus cum fiducia

IntraText CT - Lettura del testo

Precedente - Successivo

Clicca qui per attivare i link alle concordanze

Capitolo IV

1. Per il resto, desiderando che i suddetti fedeli divengano partecipi di questo preziosissimo tesoro, concediamo a tutti i presbiteri confessori, sia secolari, sia regolari, per questo scopo deputati, sia nelle Chiese di questa nostra suddetta Roma, sia nelle Chiese di altre città, paesi, terre e luoghi precisamente e rispettivamente indicate dagli Ordinari dei luoghi, il potere di assolvere i suddetti fedeli che ricorrano a loro al fine di conseguire tale indulgenza. Dopo aver diligentemente ascoltato la loro confessione, possano essi stessi assolvere da qualsiasi scomunica, sospensione, da altre ecclesiastiche pene e censure, da penalità imposte dal diritto o inflitte dall’uomo in qualsiasi occasione, nonché da tutti i loro peccati, eccessi, crimini e delitti, quantunque gravi ed enormi, che sono soliti venire assolti dagli Ordinari dei luoghi, da Noi o dall’Apostolica Sede, conforme alle lettere apostoliche per il Giovedì santo, o qualsiasi altra Nostra Lettera e Costituzione dei Romani Pontefici Nostri Predecessori, che vogliamo indicate dalla presente, per quanto riservate nel foro della coscienza, e possano assolvere per una volta soltanto. Inoltre impartiamo la facoltà di commutare in altre pie e salutari opere qualsiasi voto (eccetto quelli di religione e di castità), ingiungendo tuttavia a ciascun penitente, in tutti i suddetti casi, di unire alle altre opere, secondo l’arbitrio del confessore, una penitenza salutare. E ciò nonostante le predette Lettere e Costituzioni e le altre apostoliche disposizioni, e qualsiasi altra cosa contraria.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 EuloTech SRL