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Pius PP. VI
Inscrutabile divinae

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Capitolo IV

1. In verità, nello stesso inizio del Nostro apostolico servizio, da Noi assunto con tutto l’impegno di paterna carità di cui siamo capaci, Vi sollecitiamo, Venerabili Fratelli, e Vi esortiamo ad essere fedeli amministratori dei misteri di Dio. Voi, che partecipate del Signore, non ignorate che cosa dovete fare, quali fatiche dovete sostenere per la Chiesa di Dio per adempiere costantemente il vostro dovere. Pertanto Vi esortiamo e preghiamo di tener desta la grazia che Vi è stata data con l’imposizione delle mani, e di non trascurare niente di quel che riguarda l’incremento dell’amministrazione di quel corpo "che fu formato da Cristo e connesso in ogni giuntura"5 in fede e in carità. Pertanto, poiché siamo abbastanza persuasi che il principale vantaggio della Chiesa deriva dal fatto che solo coloro che sono provati in tutto e per tutto sono ammessi a far parte della milizia clericale, non è necessario che Vi raccomandiamo la più diligente osservanza di ciò che a questo proposito è stabilito dalle leggi canoniche. Accesi di sollecito zelo, farete in modo che coloro che non dimostrano santità di costumi, non sono istruiti nella legge del Signore e nulla promettono di sé e della propria attività, non abbiano alcun accesso alla milizia ecclesiastica, affinché coloro che debbono porgervi le loro mani valide ad aiutarvi nel pascolare e guidare il gregge non aggiungano fatica alla Vostra fatica, molestia alle molestie, e non Vi siano d’impedimento a far sì che il Signore raccolga dai suoi coltivatori quei frutti che alla resa dei conti del futuro giudizio Gesù Cristo, severissimo e giustissimo giudice, pretenderà da Voi. È necessario che il futuro sacerdote si segnali per santità e dottrina. Infatti, Dio respinge da sé, né vuole che siano suoi sacerdoti, coloro che hanno rifiutato la scienza, né può essere operaio idoneo al raccolto chi alla pietà dei costumi non ha unito l’amore per la scienza. Poiché il sacerdote ha bisogno di un’accurata istruzione, fu opportunamente decretato che in ogni Diocesi, secondo le possibilità, si istituisse, ove mancasse, un collegio di chierici, e, una volta istituito, lo si mantenesse con ogni cura. Se infatti, fin dai più teneri anni non si forma alla pietà e alla religione, e non si fa esercitare nella letteratura la gioventù, per sua natura incline a prendere una cattiva strada, in che modo potrà avvenire che perseveri santamente nella disciplina ecclesiastica, o che compia negli studi umanistici e sacri quei progressi che il ministero della Chiesa esige quale esempio per il popolo dei fedeli? Siamo certi che tali collegi sono stati regolarmente istituiti, santamente e diligentemente conservati con le vostre cure, muniti di leggi idonee e ampliati nelle singole Diocesi, specialmente dopo che il Nostro Predecessore Pio VI, d’imperitura memoria, raccomandò caldamente a ciascuno di voi tale opera,6 assolutamente necessaria per la dignità che ricoprite. Pertanto, come non possiamo privare della pubblica lode Apostolica le rilevanti fatiche e la diligenza profusa nel curarli e nell’accrescerli, così, se per caso in qualche Diocesi o non fossero stati ancora istituiti, o fossero trascurati, non possiamo non sollecitare vibratamente coloro cui spetta, ed anche comandare loro affinché si sforzino con tutti i mezzi per una cosa tanto utile.




5. Ef 4,16.

6. Enciclica Ubi primum, 3 dicembre 1740.




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