Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Leo PP. XIII
Pontifices Maximi

IntraText CT - Lettura del testo

Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

Capitolo IV

1. Dunque per la misericordia di Dio Onnipotente, e sull’autorità dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, per quella potestà di legare e di sciogliere che a Noi, sebbene indegni, conferì il Signore, concediamo ed impartiamo la pienissima Indulgenza di tutti i loro peccati (come si concesse nell’anno del Giubileo a chi visitava certe Chiese dentro e fuori della Nostra città) a tutti e singoli i fedeli d’ambo i sessi dimoranti in questa Nostra alma città o che vengono in essa, e che dalla prima domenica di Quaresima, vale a dire dal 2 marzo sino al di giugno incluso, che sarà la domenica della Pentecoste, abbiano visitato due volte le Basiliche di San Giovanni in Laterano, del Principe degli Apostoli e di Santa Maria Maggiore ed ivi per qualche spazio di tempo abbiano piamente pregato Iddio per la prosperità e per l’esaltazione della Chiesa Cattolica e di questa Sede Apostolica, per la distruzione delle eresie, per la conversione di tutti gli erranti, per la concordia dei Principi cristiani e per la pace e l’unità di tutto il popolo fedele e secondo la Nostra intenzione, e per una volta entro il tempo predetto abbiano digiunato adoperando solo cibi di magro, fuori dei giorni non compresi nell’indulto quaresimale o consacrati altrimenti al digiuno di stretto diritto per precetto della Chiesa; e dopo avere confessato i loro peccati abbiano ricevuto il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, ed abbiano erogato qualche elemosina ai poveri o a qualche pia opera, come a ciascuno suggerisce la propria devozione. La stessa pienissima Indulgenza concediamo ed impartiamo agli altri che dimorano ovunque fuori della città suddetta, e che nello spazio dei tre mesi predetti abbiano visitato due volte tre Chiese della stessa loro città o luogo, ovvero esistenti nei suburbi, da designarsi dagli Ordinari o dai loro Vicari o Delegati, o per loro mandato, o mancando i medesimi, da quelli che ivi hanno cura d’anime; o tre volte se vi sono due sole Chiese, o sei volte se ve n’è una sola, ed avranno anche devotamente praticato le opere sopra citate. Acconsentiamo inoltre che questa Indulgenza possa essere applicata a titolo di suffragio anche alle anime che migrarono da questa vita unite di carità a Dio. Accordiamo altresì agli Ordinari dei luoghi il potere di ridurre secondo il loro prudente giudizio il numero delle visite ai Capitoli, alle Congregazioni regolari e secolari, ai sodalizi, alle Confraternite, alle Università e Collegi quali che siano, che visitano processionalmente le dette Chiese.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 EuloTech SRL