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| Leo PP. XIII Pontifices Maximi IntraText CT - Lettura del testo |
1. Tale Confessore, per questa sola volta, e soltanto nel foro della coscienza, potrà dispensare da tutte le sentenze o censure di scomunica o di sospensione o da altre sentenze ecclesiastiche o censure pronunciate od inflitte dalla legge o dall’uomo, per qualsiasi causa, i suddetti e le suddette fedeli che entro il citato spazio di tempo si confesseranno presso di lui con l’intenzione di lucrare il presente Giubileo e di adempiere le altre opere necessarie a conseguirlo. Fra le sentenze o censure che potranno essere dispensate dal predetto Confessore sono comprese anche quelle riservate agli Ordinari dei luoghi e a Noi, ossia alla Sede Apostolica, ed anche i casi "sebbene in modo speciale" riservati a chicchessia o al Sommo Pontefice ed alla Sede Apostolica, e che altrimenti in qualsiasi altra amplissima concessione non s’intenderebbero compresi. Lo stesso Confessore potrà assolvere i fedeli da tutti i peccati ed eccessi, per quanto gravi ed enormi, anche riservati agli stessi Ordinari, a Noi ed alla Sede Apostolica, però dopo avere imposto ad essi una salutare penitenza ed altre opere e, se si tratta di eresia, dopo che il peccatore avrà in precedenza abiurato e ritrattato tutti gli errori.