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| Leo PP. XIII Pontifices Maximi IntraText CT - Lettura del testo |
1. Il Confessore potrà commutare in altre pie opere i voti, qualunque essi siano anche giurati e riservati alla Sede Apostolica (eccettuati quelli di castità, di religione, e di obbligazione che sia stata accettata da un terzo, o nei quali si tratti del pregiudizio di un terzo; ed eccettuati i voti penali che si dicono preservativi dal peccato, salvo che la commutazione si giudichi non meno efficace a frenare dal peccato, quanto la prima materia del voto). Lo stesso Confessore potrà dispensare i penitenti di questa specie, se sono costituiti in Ordini sacri, anche se sono regolari, da occulta irregolarità contratta soltanto per violazione di censure nell’ambito degli stessi Ordini e per il conseguimento di Ordini superiori.