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| Leo PP. XIII Pontifices Maximi IntraText CT - Lettura del testo |
1. Con la presente Lettera non intendiamo però dispensare da qualsiasi altra irregolarità, sia che provenga da delitto o da difetto, sia pubblica, occulta o nota, o sia stata determinata in qualsiasi modo da altra incapacità od inabilità. Non intendiamo attribuire alcuna facoltà di dispensare oltre i casi predetti, o di abilitare o di ridurre nel precedente stato anche nel foro della coscienza; non intendiamo neppure derogare alla Costituzione con le relative dichiarazioni promulgata dal Nostro Predecessore Benedetto XIV di felice memoria, e che comincia Sacramentum Poenitentiae; infine non intendiamo che questa Nostra Lettera possa o debba in alcun modo giovare a coloro che da Noi e dalla Sede Apostolica o da qualche Prelato o Giudice Ecclesiastico siano stati nominativamente scomunicati, sospesi, interdetti, o per i quali sia stato dichiarato e pubblicamente denunziato che sono caduti nelle sentenze e nelle censure, se entro il tempo predetto non avranno soddisfatto e si siano accordati con le parti, in quanto necessario. Se entro il termine prefisso, a giudizio del Confessore, non avranno potuto soddisfare, concediamo che possano essere assolti soltanto nel foro della coscienza ed allo scopo di conseguire le Indulgenze del Giubileo, fermo però l’obbligo di soddisfare appena potranno.