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Leo PP. XIII
Militans Iesu

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Capitolo VIII

1. Tutti gli altri, poi, che dimorano fuori di Roma visitino nel detto periodo di tempo, per due volte, tre Chiese da designarsi dagli Ordinari o dai loro Vicari o Delegati, o per loro mandato o, mancando i medesimi, da coloro che ivi hanno cura di anime; se vi sono due sole chiese, le visitino tre volte; se ve n’è una sola sei volte. Analogamente pratichino le altre opere sopra ricordate. Vogliamo che tale indulgenza a titolo di suffragio possa essere applicata a quelle anime che uscirono da questa vita congiunte di carità a Dio. Inoltre accordiamo agli Ordinari dei luoghi il potere di ridurre secondo il loro prudente giudizio il numero delle visite ai Capitoli, alle Congregazioni regolari e secolari, ai sodalizi, alle Confraternite, alle Università e Collegi, quali che siano, che visitino processionalmente le dette chiese.




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