307) L'offerta data per la celebrazione della messa è un modo
tradizionale, e ancora fortemente presente nella mentalità dei fedeli, per
concorrere alle necessità della Chiesa e al sostentamento del clero.
307.1) Siano rispettate al riguardo le disposizioni
del Codice di diritto canonico e le norme della Conferenza Episcopale
Siciliana. Le predette disposizioni siano portate a conoscenza dei fedeli.
307.2 Si rammenti che non è lecito a nessun
sacerdote, sia secolare sia religioso, chiedere un'offerta superiore a quella
periodicamente fissata dalle norme della Conferenza Episcopale Siciliana.
307.2.a
La necessità di evitare anche solo l'apparenza di ogni forma di lucro potrà comportare
l'esigenza di accettare un'offerta libera inferiore a quella fissata, o di non
percepire alcuna offerta.
307.3)
Si eviti il ricorso alle messe plurintenzionali e, qualora particolari
situazioni eccezionali lo richiedano, lo si annunci al popolo all'inizio della
celebrazione.
307.3.a
Ci si attenga, in ogni caso, alle norme vigenti, oltre che per le messe
plurintenzionali, anche per le messe binate e i legati che comportano l'onere
della celebrazione di messe.
307.3.b Il competente ufficio di Curia
pubblichi annualmente il rendiconto circa l'utilizzazione delle risorse
derivate dalle binazioni e dalle Messe plurintenzionali.
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