317) Ogni amministratore di beni ecclesiastici svolga la sua attività usando
la “diligenza del buon padre di famiglia” richiesta dal Codice di diritto
canonico196. Un’amministrazione corretta e sollecita verso l’osservanza
delle norme canoniche e civili rifugga, pertanto, sia la trascuratezza che l'eccesso
di intraprendenza.
317.1 Considerata la ricorrente limitatezza delle
risorse economiche a disposizione, lo spirito di povertà e di distacco dai beni
si manifesta anche in una gestione dell'amministrazione accurata ed efficace,
capace non solo di valorizzare ed utilizzare pienamente i beni ecclesiastici,
ma anche di conoscere e utilizzare le opportunità e le provvidenze previste
dalle istituzioni e dalle leggi civili in ordine al raggiungimento dei fini
della Chiesa.
317.2 Una autentica attenzione alle persone,
soprattutto alle più deboli, esige che, in un clima di rispetto della legalità
e di collaborazione con i soggetti interessati, sia curata l'osservanza delle
norme stabilite dalla legge civile nei singoli casi (adeguamento delle
strutture per i portatori di handicap, ristrutturazioni, beni culturali, etc.).
317.3 In vista del raggiungimento di tali obiettivi
e considerata la molteplicità, a volte complessa, delle normative da conoscere
ed applicare, sia costituito un Ufficio Legale Diocesano che affianchi
l'Ufficio Amministrativo Diocesano, pur rimanendo indipendente rispetto ad
esso, in questo servizio verso le parrocchie e gli altri enti ecclesiali.
317.4 Il
vescovo stabilisca, entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver sentito gli
organi collegiali a ciò preposti, le somme da elargire agli uffici diocesani
per l'adempimento delle loro attività.
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