321) La costruzione di nuovi edifici, dove già
esiste un sufficiente patrimonio edilizio, deve essere considerata come una scelta
eccezionale. Di regola, considerato l'elevato numero di edifici dal rilevante
valore storico e culturale presenti nella nostra diocesi, va privilegiato il
recupero del patrimonio edilizio esistente.
321.1 All'Ordinario diocesano, dopo attenta valutazione
tecnica e pastorale da parte degli uffici e organismi di curia, spetta la
decisione sull'opportunità di nuove costruzioni, o di interventi di
ristrutturazione o restauro di immobili.
321.2 La scelta delle persone e delle imprese a cui
affidare l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di nuove opere, come
pure il restauro degli edifici e delle suppellettili, sia compiuta previa
verifica di tutti i requisiti di legalità ai sensi delle norme civili e previa
consultazione dei competenti uffici di curia.
321.3 Al
fine di rendere più agevole l'iter burocratico per il restauro delle chiese
antiche e la costruzione dei nuovi edifici di culto, che spesso grava quasi
esclusivamente sui parroci, sia costituito un ufficio diocesano a ciò preposto.
|