328) In ogni parrocchia sia istituito e convocato
almeno tre volte all'anno il consiglio per gli affari economici. Composizione,
compiti e funzionamento di questo organismo sono regolati, oltre che da quanto
stabilito in questo Sinodo, da un apposito regolamento.
328.1 I consiglieri:
a) devono distinguersi per integrità
morale;
b) devono essere attivamente
inseriti nella vita parrocchiale;
c) devono essere capaci di valutare
le scelte economiche della parrocchia con spirito ecclesiale e competenza
professionale;
d) non
possono essere congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o
di affinità, né avere in essere rapporti economici con la parrocchia o
ricoprire incarichi incompatibili con la loro funzione;
e) durano in carica cinque anni e
non possono essere riconfermati per più di due mandati consecutivi, salvo
espressa deroga dell'Ordinario diocesano.
328.2
Tra i membri di ogni Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ci sia un
incaricato parrocchiale del sostegno economico alla Chiesa e se ne dia
comunicazione all'Ufficio diocesano
328.3 Il parroco non può presentare il rendiconto
della parrocchia né inoltrare domanda di autorizzazione all'Ordinario diocesano
per atti di amministrazione straordinaria senza allegare il parere del
consiglio.
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