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Costituzioni Sinodali

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  • BENI ECCLESIASTICI
    • VI.      L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA PARROCCHIA
          • 328
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328)   In ogni parrocchia sia istituito e convocato almeno tre volte all'anno il consiglio per gli affari economici. Composizione, compiti e funzionamento di questo organismo sono regolati, oltre che da quanto stabilito in questo Sinodo, da un apposito regolamento.

328.1   I consiglieri:

a) devono distinguersi per integrità morale;

b) devono essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale;

c) devono essere capaci di valutare le scelte economiche della parrocchia con spirito ecclesiale e competenza professionale;

d) non possono essere congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, né avere in essere rapporti economici con la parrocchia o ricoprire incarichi incompatibili con la loro funzione;

e) durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per più di due mandati consecutivi, salvo espressa deroga dell'Ordinario diocesano.

328.2 Tra i membri di ogni Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ci sia un incaricato parrocchiale del sostegno economico alla Chiesa e se ne dia comunicazione all'Ufficio diocesano

328.3   Il parroco non può presentare il rendiconto della parrocchiainoltrare domanda di autorizzazione all'Ordinario diocesano per atti di amministrazione straordinaria senza allegare il parere del consiglio.




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