329)
Attività diverse da quelle che le leggi civili considerano come "di
religione e di culto" - quali quelle scolastiche, sportive, artistiche,
culturali, assistenziali - possono essere svolte direttamente dalla parrocchia,
come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, nel rispetto delle leggi dello
Stato concernenti tali attività e del regime tributario previsto per le stesse.
329.1)
Si consultino i competenti uffici di curia prima di consentire l'istituzione
nell'ambito parrocchiale di altri soggetti giuridici, anche se di natura
associativa.
Nei
confronti di questi enti si stabiliscano le necessarie convenzioni, soprattutto
per l'utilizzo di immobili della parrocchia.
In ogni
modo, si eviti di costituire enti al solo scopo di gestire attività di cui può
essere direttamente titolare la parrocchia.
329.2 Particolare attenzione va comunque usata
verso siffatti organismi che fossero già costituiti o la cui costituzione fosse
ritenuta opportuna, cosicché nella loro autonomia non perdano il riferimento
ecclesiale e non sottraggano risorse umane ed economiche alla parrocchia e alla
sua azione pastorale.
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