342) Si tenga conto che i beni culturali sono
soggetti anche a particolari norme di tutela canoniche e civili. Si richiama in
particolare:
a) la necessità che le alienazioni,
i prestiti e i restauri siano debitamente autorizzati dalle competenti autorità
sia ecclesiastiche (Ordinario diocesano e, ove prescritto, Santa
Sede204), che civili;
b) l'esigenza di una preventiva
consulenza e dell'approvazione da parte dei competenti uffici diocesani, per la
realizzazione di nuove opere d'arte;
c) l'opportunità di porre
particolare attenzione alla tutela dei luoghi sacri di valore
storico-culturale, anche se non abitualmente utilizzati per il culto, e di
altri luoghi votivi presenti nel territorio delle parrocchie.
d) Per la gestione dei beni
culturali i parroci e gli altri amministratori degli enti ecclesiastici si
avvalgano dell'opera di competenti e anche di volontari debitamente preparati.
342.1 Per tutti gli interventi relativi a beni di carattere culturale,
storico e artistico si faccia riferimento all'Ufficio per i beni culturali, alla
Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali e agli altri
competenti uffici.
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